Nel far seguito alle numerose sollecitazioni ricevute dall’Associazione Italiana Dislessia e da numerosi genitori preoccupati della situazione dei propri figli con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento, l’Usr del Friuli Venezia Giulia ha diffuso, in data 12 marzo 2013, un’interessante sintesi delle principali disposizioni contenute nella Legge 170/2010 e nel successivo decreto applicativo del 12 luglio 2011, con allegate le Linee guida, per assicurare agli alunni e agli studenti con D.S.A. un percorso scolastico personalizzato, che risponda alle esigenze descritte nella diagnosi sanitaria.
Innanzitutto, la circolare descrive ruolo e compiti dell’Istituzione scolastica:
– Il dirigente scolastico è il garante delle opportunità formativa e dei servizi erogati agli alunni e studenti con DSA. Riceve la diagnosi consegnata dalle famiglie e definisce, su proposta del collegio dei docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi individualizzati e personalizzati realizzati dagli insegnanti. Può avvalersi della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.
– Il referente d’istituto per i DSA, individuato fra i docenti con adeguata e specifica formazione sulla tematica, costituisce il punto di riferimento all’interno della scuola, al fine di assicurare la presa in carico dell’alunno con DSA da parte degli insegnanti di classe
– Gli insegnanti di classe sono corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA. In un’ottica di prevenzione dei DSA, adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo dell’allievo. Assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi e l’adozione delle misure dispensative, finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nel percorso didattico individualizzato e personalizzato.
– Il dirigente scolastico è il garante delle opportunità formativa e dei servizi erogati agli alunni e studenti con DSA. Riceve la diagnosi consegnata dalle famiglie e definisce, su proposta del collegio dei docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi individualizzati e personalizzati realizzati dagli insegnanti. Può avvalersi della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.
– Il referente d’istituto per i DSA, individuato fra i docenti con adeguata e specifica formazione sulla tematica, costituisce il punto di riferimento all’interno della scuola, al fine di assicurare la presa in carico dell’alunno con DSA da parte degli insegnanti di classe
– Gli insegnanti di classe sono corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA. In un’ottica di prevenzione dei DSA, adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo dell’allievo. Assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi e l’adozione delle misure dispensative, finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nel percorso didattico individualizzato e personalizzato.
Un ruolo importante compete anche alla famiglia, che consegna al Dirigente scolastico la diagnosi di DSA e formalizza con la scuola un patto educativo/formativo che autorizza, tra l’altro, il consiglio di classe ad applicare ogni strumento compensativo e ad avvalersi delle strategie dispensative ritenute idonee. Inoltre, sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico.
Con riferimento alla valutazione periodica e finale degli alunni e studenti con DSA. È necessario tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, in coerenza con gli interventi individualizzati e personalizzati realizzati nel percorso scolastico, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
In sede di esame conclusivo dei cicli le Commissioni possono riservare ai candidati tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte ed assicurare l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi, così come le Commissioni assicurano criteri valutativi attenti sopratutto al contenuto piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, che in fase di colloquio, consentendo l’utilizzazione delle apparecchiature e degli strumenti informatici impiegati dall’alunno o studente nel corso dell’anno scolastico.