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Alunni con DSA e BES: dieci anni fa la direttiva del ministro Profumo, ma per loro ci vorrebbe un docente specializzato

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Era il 27 dicembre del 2012 quando il Ministro Francesco Profumo  firmava la Direttiva ministeriale  sugli “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

 A distanza di 10 anni si registrano elementi di positività e di criticità circa la “gestione” degli studenti con “Bisogni educativi speciali” e per venire efficacemente incontro ai bisogni dei questi “alunni speciali” è necessaria una funzione docente specifica e ben formata nella scelta delle strategie e metodologie adeguate che attui la “presa in carico” di questi alunni, attualmente assegnata all’intero Consiglio di classe.

La sensibilità pedagogica sollecita nei docenti il dovere di riservare agli studenti “bisognosi di particolari attenzioni” una particolare cura educativa , offrendo loro  un adeguato sostegno e  i necessari supporti secondo i bisogni di ciascuno ù, così da rendere agevole il  processo formativo.

Già la Legge 170 del 2010 , “punto  di svolta“ , che ha aperto “un diverso canale di cura educativa , concretizzando i principi dei personalizzazione dei percorsi di studio nella prospettiva della presa in carico ” aveva garantito il diritto allo studio per tutti gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e con bisogni educativi speciali (Bes) ai quali afferiscono anche le  condizioni di svantaggio socio- economico, linguistico e culturale.

Le condizioni ostacolanti per l’apprendimento e lo sviluppo, adeguatamente certificate, sollecitano da parte del Consiglio di classe un particolare impegno nella definizione di un Piano Didattico Personalizzato, con gli opportuni interventi dispensativi  da adottare nello svolgimento dell’ordinaria attività didattica, colmando alcune carenze con specifiche azioni  e misure compensative.

Sul tema dei Bisogni Educativi speciali ci sono state in precedenza:

  • 2006 – DPCM 23 febbraio, n. 185 relativo alle modalità ed ai criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap in riferimento alla Legge 289/20024.
  • 2008 – Intesa Stato Regioni sulle modalità ed i criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno disabile5 finalizzata a coordinare gli interventi delle varie istituzioni pubbliche coinvolte nell’integrazione attraverso accordi di programma (regionali, provinciali, territoriali);
  • 2009 – “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità6”.Le linee guida, dopo un’analisi storica e legislativa, si incentrano sugli aspetti organizzativi specificando i ruoli degli uffici scolastici regionali e le relazioni interistituzionali. Entrano, quindi, nel vivo del processo di inclusione da realizzarsi a scuola, enucleando il ruolo del Dirigente Scolastico, di TUTTI i docenti (e non solo di quello di sostegno), del personale ATA e della collaborazione con le famiglie, tracciato all’interno del Piano dell’Offerta Formativa;
  • 2010 – Legge n.170 relativa a “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” che ha portato a sintesi quanto elaborato a livello di indicazioni operative, note, circolari, raccordi interistituzionali realizzati fra enti nel corso dell’ultimo decennio sul tema DSA;
  • 2011 – “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”8, in applicazione Legge 170/2010, DM 5569/2011;
  • 2011 – “Rapporto gli alunni con disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte”9 che propone un bilancio complessivo rivolto a cercare di comprendere se e in quale misura, di fronte alle risorse dispiegate, l’integrazione degli alunni disabili abbia nella pratica conseguito i risultati ricercati.

La Direttiva propone un approfondimento ed una riflessione sull’esperienza, dell’integrazione italiana nella scuola italiana, orientata, come si legge nella premessa, a potenziare la “cultura dell’inclusione, mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curriculari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante”.

Nel paragrafo relativo agli “alunni con disturbi specifici”  dell’area del linguaggio . dell’area non verbale, e “di bassa intelligenza”, vengono presi in esame i anche disturbi dell’attenzione e dell’iperattività o dello spettro autistico lieve con “funzionamento cognitivo limite” non previsto dalla Legge 104.

La Direttiva prende in esame l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica declinata attraverso la rete nazionale dei Centri Territoriali di Supporto  CTS . CTI) e con l’attività dell’equipe di docenti specializzati – curricolari e di sostegno e ribadisce l’importanza e la necessità della formazione del personale docente, l’attivazione di un portaleluogo di apprendimento- insegnamento, scambio di informazione e consulenza arricchito di un servizio di documentazione e materiale didattico digitale.

Le scuole autonome sono fortemente invitate ad una stretta interrelazione con i CTS, attraverso un raccordo fra gli stessi ed i gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica, che si perfezionano in intese e accordi con i servizi sociosanitari ed i partners territoriali, volti all’ottimizzazione dei percorsi ed alla condivisione e valorizzazione delle risorse umane e professionali.

La Direttiva prevede esplicitamente che i CTS debbano dotarsi di: un regolamento; di un  Piano Annuale di Funzionamento, concernente gli acquisti e le iniziative di formazione e si elencano le condizioni operative dei CTS in relazione al personale in servizio, alla partecipazione alle iniziative di formazione e alla costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per la definizione delle linee generali di intervento, in assonanza con le indicazioni del Ministero.

Rileggendo la Direttiva, alla luce della decennale esperienza di parziale attuazione nella concretezza della vita scolastica, constatando il mancato approccio educativo e delle strategie e metodologie di intervento correlate , nella prospettiva di una scuola efficacemente “inclusiva” si riterrebbe necessaria e indispensabile  la presenza di personale docente aggiuntivo, alla stregua del docente di sostegno, opportunamente formato  e capace di rispondere ai bisogni dell’utenza che si amplia sempre più, anche a causa delle mutate condizioni socio politiche e familiari della società in rapida trasformazione.

Questa proposta è maturata all’interno dei gruppi di studio dei docenti del secondo grado che frequentano il  VII ciclo del corso TFA dell’Università degli Studi di Catania, diretto dalla prof.ssa Paolina Mulè e si auspica che il Ministro Valditara, che valorizza il merito,  sostenga adeguatamente gli studenti “bisognosi di particolari attenzione”.