Esistono moltissimi casi in cui la separazione dei genitori ha delle ripercussioni non solo sulla psiche del figlio, ma anche nella vita quotidiana, specie a scuola.
E’ del 2015 una circolare del Miur in cui viene affrontato l’argomento su come gestire i rapporti tra gli istituti scolastici e il genitore separato non convivente con lo studente.
La circolare, la numero 5336 del 2 settembre 2015 “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli“, si è resa necessaria a causa delle numerose segnalazioni pervenute riguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L. 54/2006 relativo, tra l’altro, al riconoscimento del diritto di “bigenitorialità”.
Il Ministero fa presente che la suddetta legge 54 stabilisce che la funzione educativa deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio (inteso come soggetto portatore di diritti propri) anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.
Nella circolare, oltre a quanto detto, viene chiamato in causa il Ds, che avrà un ruolo importante in questo caso, ovvero dovrà favorire e incoraggiare i genitori non conviventi con i figli a vigilare comunque sulla loro istruzione e la loro educazione, anche facilitando l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative a tutte le attività, anche quelle extrascolastiche previste dal Ptof.
Insomma, la circolare, ribadiamo fa leva sulla responsabilità di entrambi i genitori che hanno sui loro figli, a prescindere dal loro status o dai rapporti che intercorrono fra loro.
Queste indicazioni sono valide per tutti i casi, tranne in alcuni specifici, come ad esempio i figli nati fuori dal matrimonio, la lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale e l’affidamento esclusivo ad un genitore.
Il Ministero segnala alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono attuare per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:
- inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
- individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziarepersonalmente;
- attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email);
- richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.
Inoltre, sulla nota è presente anche un consiglio per la gestione delle pratiche amministrative o didattiche nei casi in cui risulti impossibile ottenere il consenso scritto da entrambi i genitori, per motivi di irreperibilità o altro, ovvero inserire nella modulistica la frase seguente:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
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