Con altrettanti ricorsi d’urgenza proposti ai sensi dell’art. 700 c.p.c., i genitori di alcuni alunni di scuola elementare e media,avevano chiesto al Tribunale di emettere un provvedimento idoneo a garantire ai bambini un apporto completo di ore di sostegno per l’intera giornata scolastica, atteso che, a fronte della gravità della situazione di handicap che colpiva i piccoli alunni, le rispettive scuole avevano assegnato loro un insegnante di sostegno per un numero di ore giornaliere assolutamente inadeguato alle loro esigenze.
In tutti i casi sottoposti all’esame dei giudici, i genitori avevano dedotto che il riconoscimento del diritto all’insegnante di sostegno per il loro figlio per un numero di ore inferiore alle sue esigenze, avrebbe determinato allo stesso danni alla salute ed una lesione del diritto allo studio costituzionalmente garantiti.
I Tribunali di Roma e Napoli, dichiarando preliminarmente che la questione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in accoglimento delle richieste avanzate dai genitori, hanno ordinato al Miur al Csa ed alle singole istituzioni scolastiche coinvolte nei singoli casi, di assegnare ai piccoli alunni un’insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alle loro specifiche esigenze.
Dette decisioni sono state assunte, sulla scorta di alcuni principi generali del nostro ordinamento che sono stati individuati quale fonte del diritto all’inserimento scolastico da parte del minore disabile.
In particolare, i giudici hanno affermato i seguenti principi:
– il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata è garantito innanzitutto dalla Carta Costituzionale all’art. 38 ("gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale. Ai compiti previsti da questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato"), all’art. 34 ("La scuola è aperta a tutti", all’art. 2 ("La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo … nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"); inoltre, il diritto all’inserimento sociale dei disabili è garantito dall’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata il 7 dicembre 2000 e dall’art. 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo;
– il diritto discende, inoltre, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che, all’articolo 12, garantisce "…il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata … nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" e stabilisce che "L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" e che "l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse all’handicap";
– la natura assoluta ed inviolabile del diritto è confermata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, dopo aver fissato la dotazione organica di insegnati di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, consente espressamente, in attuazione dei principi della citata legge n. 104 del 1992 ai fini della integrazione scolastica degli alunni handicappati, "con … il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 … la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni….in presenza di handicap particolarmente gravi";
– pertanto, l’attribuzione al minore handicappato di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico si risolve nella ingiustificata compromissione di un fondamentale diritto dell’individuo portatore di handicap alla educazione ed all’inserimento scolastico (diritto non suscettibile di affievolimento);
– inoltre le eventuali esigenze finanziarie invocate dall’Amministrazione a giustificazione della mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno per un numero di ore non proporzionato alla gravità dello stato di handicap del minore, non possono giustificare la compressione in modo così drastico e frustrante del diritto alla istruzione ed all’inserimento scolastico dello stesso poiché, come detto, la stessa legge che fissa il limite (determinato dal rapporto tra popolazione scolastica abile e insegnanti di sostegno) consente di derogarvi nei casi gravi.
Sulla scorta di tali principi quindi, l’Amministrazione scolastica è stata più volte condannata ad assicurare ai minori disabili protagonisti, loro malgrado, delle citate vicende giudiziarie, la presenza dell’insegnante di sostegno per il massimo delle ore di sostegno previste in relazione allo specifico tipo di corso scolastico frequentato dal minore stesso.
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