Home Disabilità Alunni disabili: le modalità per l’esame conclusivo del primo ciclo

Alunni disabili: le modalità per l’esame conclusivo del primo ciclo

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Per gli alunni con disabilità, con il Piano Educativo Individualizzato (PEI), in cui è prevista una riduzione di orario, la frequenza deve essere calcolata in base all’orario previsto; non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato; aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.
La partecipazione alle prove diventa requisito d’ammissione all’esame e quindi cessano di costituire la quarta prova nazionale, lo svolgimento è anticipato ad aprile.

Alunni con disabilità

Per gli alunni con disabilità le prove Invalsi sono svolte con adeguate misure compensative o dispensative oppure con specifici adattamenti o l’esonero da tali prove.
L’articolo 14 del Decreto, pubblica superabile.it, “afferma che per lo svolgimento dell’esame di Stato degli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare i progressi dei candidati in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione.

Le prove

Gli alunni con disabilità, sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI, di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.