Interessante sentenza del TAR di Catania, che fa luce sulla questione delle ore di sostegno per gli alunni disabili. In particolare, i giudici ritengono che anche i disabili non gravi hanno diritto al numero di ore di sostegno previste dal PEI.
La vicenda riguarda alcuni genitori siciliani che hanno contestato le ore di sostegno assegnate ai propri figli disabili di grado medio dalla scuola che frequentano. Infatti, sul PEI le ore previste in una settimana sono 10, mentre l’istituto ha disposto un insegnante di sostegno per sole 3 ore settimanali.
“Il ricorso, si legge sul testo della sentenza, è incentrato essenzialmente su censure relative alla violazione dei principi costituzionali e sovranazionali posti a tutela dell’integrazione ed educazione dei soggetti disabili, nonché delle disposizioni strumentali all’attuazione delle norme in materia di diritto all’istruzione dei disabili di cui alla legge n. 104/1994 e al D.lgs. n. 66/2017, ed inoltre su censure di difetto assoluto di motivazione riguardo al sottodimensionamento delle ore di sostegno assegnate all’alunna ricorrente”.
Dalla ricostruzione dei giudici, l’unico motivo che avrebbe portato la scuola ad assegnare un numero di ore inferiore rispetto a quanto stabilito dal PEI sarebbe quella dell’insufficienza di organico. In tal caso, scrivono i giudici, “si tratta di una determinazione che implica palese difetto di istruttoria (e, conseguentemente, di motivazione), che rende l’atto meritevole pertanto di annullamento, poiché le determinazioni in materia devono avere una motivazione primariamente collegata alle condizioni psico-sanitarie della persona, come individuate attraverso i diversi passaggi previsti dal complesso iter amministrativo normativamente predisposto allo scopo (individuazione della condizione di persona disabile, diagnosi funzionale eseguita, profilo dinamico funzionale riferito alla diagnosi e alla prognosi che ne consegue, piano educativo individualizzato, verifiche e straordinarie eseguite). Il che, nella fattispecie, non è avvenuto”.
Il Tar di Catania a sostegno della propria decisione, ha richiamato anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 2944/2017, che “dopo aver ricostruito la normativa relativa all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori di deficit, nonché le regole sullo status e sul reclutamento degli insegnanti di sostegno, e infine il procedimento per la determinazione e quindi l’attribuzione delle ore di sostegno ai singoli alunni, ha sostanzialmente affermato che gli atti degli Uffici scolastici e quelli dei dirigenti scolastici non possono discostarsi dal contenuto dei P.E.I. e, in particolare, dalle «proposte» redatte per i singoli alunni dal G.L.O.H.(Gruppo di lavoro operativo per l’handicap, composto non solo da esponenti del mondo della scuola, ma – in considerazione dei principi costituzionali rilevanti in materia di tutela del diritto alla salute – anche da membri aventi competenze medico-psichiatriche), al quale l’art. 10, comma 5, della legge 30 luglio 2010, n. 122 ha attribuito il potere di proporre le ore da attribuire a tutti gli alunni disabili, e non soltanto a quelli che siano stati riconosciuti portatori di una disabilità grave o gravissima”.
Pertanto, il dirigente scolastico o l’USR non hanno il potere di intervenire su quanto previsto dal PEI, proposto dal G.L.O.H., ma invece di attenersi scrupolosamente.
I giudici, prendendo come riferimento l’art. 4. del D.P.C.M. n. 185 del 2006, che definisce “autorizzazione” l’atto del dirigente preposto dell’Ufficio scolastico regionale, ricostruiscono il procedimento corretto:
Il procedimento si articola, dunque, nel modo seguente:
a) il G.L.O.H. elabora i P.E.I. all’interno dei singoli Istituti scolastici, al termine delle fasi procedimentali previste dall’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
b) il dirigente scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici scolastici;
c) gli Uffici scolastici, a seguito dell’acquisizione dei dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di riscontri oggettivi (è questo il caso, ad esempio, di errori materiali, ovvero del fatto che singoli alunni non siano più iscritti presso un dato istituto, perché trasferitisi altrove);
d) il dirigente scolastico – tranne i casi in cui prenda atto della correzione di errori materiali o delle circostanze ostative, specificamente e motivatamente individuate dagli Uffici scolastici – deve attribuire a ciascun disabile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O.H, dalla quale non si può discostare;
e) pertanto, i procedimenti riguardanti gli alunni disabili si devono concludere con gli atti del dirigente scolastico di attribuzione delle ore di sostegno, in conformità alle risultanze del G.L.O.H.
Va pertanto considerato condivisibile l’orientamento dei Tribunali amministrativi regionali per il quale è fondata la pretesa dei genitori a vedere attribuite ai propri figli disabili le ore di sostegno nella misura determinata dai G.L.O.H.
Di conseguenza, proprio per tale ragione i dirigenti scolastici, i quali ovviamente devono evitare di emanare atti illegittimi, devono essi stessi disporre l’attribuzione delle ore nella medesima misura, anche quando gli Uffici scolastici non abbiano assegnato le risorse indispensabili.
Nel caso in esame, come riporta il legale Giuseppe Greco, in seguito alla lettura della documentazione riguardante la diagnosi funzionale, è stato elaborato il profilo dinamico-funzionale ed è stato formulato il piano educativo individualizzato (P.E.I.) con la “proposta” del Gruppo operativo “che l’allieva debba essere seguita dall’insegnate di sostegno per 10 ore settimanali”.
Sentenza Tar Catania Ore Sstegno Art 3 Comma 1
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