Secondo il Tar Palermo deve ritenersi illegittima la formazione di una classe con un numero di alunni superiore a venti, che comprenda più di due alunni disabili.
Con sentenza dello scorso 10 settembre, il Tar Sicilia ha infatti disposto l’annullamento del provvedimento con cui il dirigente scolastico di un istituto superiore del capoluogo siciliano aveva disposto l’accorpamento di due classi prevedendovi l’inserimento di quattro alunni disabili.
A fronte della previsioni di cui al DPR 81/2009, il Tar ha rilevato che una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni ivi previsto per le classi iniziali debba considerarsi valido per tutte le classi, ivi comprese quelle intermedie; contrariamente, si giungerebbe infatti al risultato, totalmente contrario allo spirito, alla logica e alla ratio della disciplina, di consentire, in astratto, per le classi intermedie, un aumento del numero di allievi rispetto a quelli di provenienza (da 20 a 22) in ipotesi di presenza di disabili, e, per altro verso, una riduzione (da 27 a 22) per tutte le altre classi in cui non è contemplata la presenza di disabili.
Detta lettura offerta dai Giudici amministrativi, si pone in linea con le indicazioni ministeriali; con le circolari n. 18 del 2013 e n. 34 del 2014, inerenti la formazione delle classi, il Ministero dell’Istruzione ha infatti invitato le strutture periferiche dell’Amministrazione a “limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”.
TAR_PALERMO_CLASSI_CON_SOSTEGNO_SENT_2250-2014.doc