Disabilità

Alunni disabili, possibile la reiscrizione alla medesima classe: la procedura

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha pubblicato la nota prot. 793 dell’8 giugno 2020 con la quale fornice indicazioni in merito alla reiscrizione alla medesima classe per gli alunni con disabilità.

La nota richiama l’articolo 1, comma 4-ter, del Decreto Scuola, appena convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede che “limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato”.

Tale norma non parla di non ammissione, ma colloca la decisione in merito alla reiscrizione in capo al dirigente scolastico in un momento successivo allo scrutinio, realizzando così
una particolare fattispecie giuridica: ovvero di un alunno che, formalmente ammesso all’anno successivo, può essere, con provvedimento del DS, autorizzato alla “reiscrizione al  medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”.

Quasta disposizione, dunque, conserva il regime derogatorio previsto dalle Ordinanze del Ministro in attuazione di quanto disposto dal Decreto Scuola, ed evita, inoltre, nella pubblicazione dei tabelloni, problemi con riferimento alla privacy.

Pertanto, gli alunni con disabilità che concludono l’anno scolastico con valutazioni negative degli apprendimenti e delle autonomie, come previsti dal loro PEI (Programma Educativo Individualizzato), derivanti da qualsiasi causa personale o ambientale, connessa o non connessa all’emergenza Covid-19, pur ammessi alla classe successiva, possono ripetere, attraverso la reiscrizione, l’anno frequentato nel 2019/2020.

La procedura

La nota illustra la procedura che si dovrà seguire: a seguito di specifica e motivata richiesta presentata dalla famiglia di alunni con disabilità, i DS procedono ad acquisire il parere del relativo Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), da riunire in video conferenza; dopodiché il GLO rilascia parere motivato. La richiesta della famiglia e il parere del GLO sono considerati in sede di scrutinio finale da parte dei docenti contitolari della classe o del consiglio di classe che, solo a seguito di accertamento e verbalizzazione del mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel PEI e tenendo conto anche della valutazione degli interventi di natura pedagogico-didattica messi in atto, procedono a loro volta al parere, da verbalizzare quale “Proposta di reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”, eventualmente con l’aggiunta “subordinata alla richiesta della famiglia/in acquisizione il parere del GLO”, qualora la documentazione di cui sopra non sia ancora acquisita.

Classi terminali

Tali disposizioni non riguardano alunni e studenti con disabilità che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l’ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale.

Scuola dell’Infanzia

Infine, il M.I. ricorda che per la scuola dell’infanzia, eventuali richieste da parte dei genitori di trattenimento di bambini con disabilità che compiono i 6 anni di età vanno esaminate dai Dirigenti Scolastici, come gli anni precedenti, ricordando che sono decisioni che devono avere un carattere eccezionale, che va acquisito il parere favorevole di insegnanti e specialisti di riferimento e che in nessun caso sono reiterabili oltre il settimo anno di età.

 

Lara La Gatta

Articoli recenti

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024

Docenti supplenti, ecco quando ai precari spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…

22/12/2024

Legge di bilancio: mancano risorse per le famiglie che mandano i figli nei centri estivi

Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…

22/12/2024