Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha pubblicato la nota prot. 793 dell’8 giugno 2020 con la quale fornice indicazioni in merito alla reiscrizione alla medesima classe per gli alunni con disabilità.
La nota richiama l’articolo 1, comma 4-ter, del Decreto Scuola, appena convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede che “limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato”.
Tale norma non parla di non ammissione, ma colloca la decisione in merito alla reiscrizione in capo al dirigente scolastico in un momento successivo allo scrutinio, realizzando così
una particolare fattispecie giuridica: ovvero di un alunno che, formalmente ammesso all’anno successivo, può essere, con provvedimento del DS, autorizzato alla “reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”.
Quasta disposizione, dunque, conserva il regime derogatorio previsto dalle Ordinanze del Ministro in attuazione di quanto disposto dal Decreto Scuola, ed evita, inoltre, nella pubblicazione dei tabelloni, problemi con riferimento alla privacy.
Pertanto, gli alunni con disabilità che concludono l’anno scolastico con valutazioni negative degli apprendimenti e delle autonomie, come previsti dal loro PEI (Programma Educativo Individualizzato), derivanti da qualsiasi causa personale o ambientale, connessa o non connessa all’emergenza Covid-19, pur ammessi alla classe successiva, possono ripetere, attraverso la reiscrizione, l’anno frequentato nel 2019/2020.
La nota illustra la procedura che si dovrà seguire: a seguito di specifica e motivata richiesta presentata dalla famiglia di alunni con disabilità, i DS procedono ad acquisire il parere del relativo Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), da riunire in video conferenza; dopodiché il GLO rilascia parere motivato. La richiesta della famiglia e il parere del GLO sono considerati in sede di scrutinio finale da parte dei docenti contitolari della classe o del consiglio di classe che, solo a seguito di accertamento e verbalizzazione del mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel PEI e tenendo conto anche della valutazione degli interventi di natura pedagogico-didattica messi in atto, procedono a loro volta al parere, da verbalizzare quale “Proposta di reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”, eventualmente con l’aggiunta “subordinata alla richiesta della famiglia/in acquisizione il parere del GLO”, qualora la documentazione di cui sopra non sia ancora acquisita.
Tali disposizioni non riguardano alunni e studenti con disabilità che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l’ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale.
Infine, il M.I. ricorda che per la scuola dell’infanzia, eventuali richieste da parte dei genitori di trattenimento di bambini con disabilità che compiono i 6 anni di età vanno esaminate dai Dirigenti Scolastici, come gli anni precedenti, ricordando che sono decisioni che devono avere un carattere eccezionale, che va acquisito il parere favorevole di insegnanti e specialisti di riferimento e che in nessun caso sono reiterabili oltre il settimo anno di età.
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