Alunni diversamente abili: solo uno nella stessa classe
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un bambino autistico che era stato collocato in una classe che aveva già un alunno diversamente abile. Il Tribunale, ha ritenuto fondate le istanze presentate dai genitori in quanto, con la presenza di più alunni disabili in aula si viola il secondo comma, primo periodo, dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 141 del 3 giugno 1999.
Il comma pone il precetto di cui di regola “in una classe non vi può essere che un bambino diversamente abile”.
La possibilità di più svantaggiati, recita ancora la sentenza (depositata il 10 ottobre 2007), è prevista solo in via eccezionale e solo nel caso in cui l’altro alunno sia portatore di handicap lievi.
L’orientamento del Tribunale si è basato sul fatto che un ragazzo disabile per meglio vivere la quotidianità della scuola “deve avere l’aiuto di tre figure specialistiche, ciascuna con un ruolo completamente diverso e complementare.
In particolare:
a) l’insegnante di sostegno nominato dal Ministero;
b) l’assistente educativo e/o alla comunicazione che, per la scuola elementare, sarebbe di competenza esclusiva del Comune che ha il compito di aiutare il minore disabile ad intraprendere un progetto incrementativo del proprio apprendimento mediante l’utilizzo anche di particolari tecniche che anche carenti di un riconoscimento scientifico aiutano il minore in questo percorso;
c) l’assistente all’igiene di competenza del Ministero Istruzione che deve occuparsi dei bisogni del minore quali ad esempio portarlo nel bagno, aiutarlo durante i pasti eccetera”.
Nel caso specifico, sintetizza la sentenza, si rileva la violazione , da parte delle autorità scolastiche, delle regole generali di formazione delle classi.
Dal box “Approfondimenti” è possibile scaricare la sentenza n. 9926/2007.