In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 14 anni, il genitore con lui convivente ha diritto, alternativamente all’altro genitore, alla fruizione di un congedo parentale straordinario, così come previsto già nello scorso anno scolastico.
La possibilità è prevista anche per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per il periodo di quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
La reintroduzione di questo beneficio è prevista dell’art. 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrato in vigore il 22 ottobre scorso.
Figli con disabilità
Per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata il congedo può essere fruito a prescindere dall’età del figlio e può essere richiesto in forma giornaliera od oraria.
Retribuzione
Tali periodi sono pagati con un’indennità pari al 50% e sono coperti da contribuzione figurativa.
Periodi di congedo parentale già fruiti
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovviamente al ricorrere delle suddette condizioni, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario in questione, con diritto all’indennità di cui sopra e non essere pertanto computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Figli di età tra 14 e 16 anni
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle suddette condizioni, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.