Ancora violenza contro gli insegnanti da parte degli studenti: come riporta un comunicato di Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, una docente di Parma è stata dapprima insultata e poi inseguita da alcuni studenti per strada, che hanno tentato di ferirla.
Nel dettaglio gli studenti, dopo aver apostrofato pesantemente la docente all’interno dell’edificio scolastico dell’Istituto in cui lavora, una volta terminate le lezioni prima l’hanno inseguita per le strade del quartiere insultandola e apostrofandola pesantemente, poi forse approfittando del fatto che ci fossero pochi passanti, hanno cercato di ferirla alla testa lanciandole un sasso che la donna fortunatamente è riuscita a schivare.
La docente successivamente si è recata presso la Questura di Parma formalizzando un esposto affinché la Procura della Repubblica possa individuare eventuali profili di responsabilità, per la “culpa in educando”, a carico dei genitori dei minori interessati. Inoltre, su suggerimento della Gilda degli Insegnanti ha formalizzato ai competenti uffici dell’Amministrazione Scolastica la richiesta di essere patrocinata dall’Avvocatura dello Stato, non solo per i profili penali ma anche per la responsabilità civile a carico dei soggetti responsabili delle azioni dei loro figli.
A proposito dell’accaduto, Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, riferisce che: “Purtroppo nella nostra parte di Emilia Romagna non abbiamo riscontri positivi, l’amministrazione scolastica recentemente ha formalmente negato l’assistenza legale ad una docente vittima di minacce, da parte di genitori, avvenuti all’interno di una scuola piacentina in merito a quali indaga la competente procura della Repubblica. In caso di procedimenti penali non è da escludere che l’associazione possa chiedere di costituirsi parte civile”.
A questo proposito vale la pena ricordare che per quanto accade in classe le famiglie hanno una precisa responsabilità, normata dall’articolo 2048 co.1c.c., per il quale il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Ai genitori insomma è attribuito non solo un dovere di vigilanza, ma anche un dovere di educazione (sancito peraltro anche dall’articolo 30 della Costituzione) relativamente alla regole della civile convivenza.
In tema di responsabilità docenti, se è vero che questi ultimi rispondono per eventuali danni cagionati agli studenti qualora si accerti la loro culpa in vigilando, non va dimenticato che anche i genitori possono essere chiamati in causa e rispondere degli stessi fatti per culpa in educando. Dunque – chiariamolo – la responsabilità del docente e quella del genitore non sono alternative e possono essere tirate in ballo entrambe per uno stesso episodio. Insomma l’eventuale culpa in vigilando di un insegnante non esclude la culpa in educando del genitore, in quanto il primo deve sorvegliare gli alunni in modo adeguato, prendendo tutte le misure atte a evitare una situazione di pericolo; ma è responsabilità del secondo impartire al minore l’educazione adeguata a scongiurare comportamenti illeciti o causa di rischio per il proprio figlio o per i suoi compagni.
Precisiamo anche che la stessa eventuale culpa in vigilando per un alunno di scuola primaria è cosa ben diversa dalle responsabilità che un insegnante può avere nei confronti di un alunno di scuola superiore. Il dovere di sorveglianza, infatti, va commisurato all’età e al grado di maturazione psichica e fisica degli alunni. È anche vero che la legge presuppone per qualunque studente minorenne l’incapacità di agire (art. 2 c.c.) a prescindere dall’età. Ne consegue che per atti illeciti compiuti dai minori rispondono coloro i quali abbiano in quel momento obbligo di vigilanza.
Sarà la cosiddetta prova liberatoria a garantire il docente da conseguenze drammatiche, qualora egli riuscirà a dimostrare che l’evento era inevitabile, essendosi verificato in maniera repentina, improvvisa e imprevedibile in un contesto nel quale l’insegnante era comunque presente e aveva esercitato una vigilanza adeguata, prendendo tutte le precauzioni possibili del caso.
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