Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado del Tar della Liguria sulla bocciatura e la non ammissione alla classe quinta della scuola primaria di un alunno di un istituto comprensivo ligure, già decisa dai docenti, che aveva frequentato la scuola avvalendosi della cosiddetta istruzione parentale. Quindi, senza mai di fatto recarsi scuola, ma avvalendosi delle lezioni della famiglia o di persone deputate a questo scopo. Dopo il tribunale amministrativo, quindi, anche l’organismo superiore respinge ricorso presentato dai genitori di un alunno contro il ministero dell’Istruzione, confermando la decisione presa durante lo scrutinio finale in un istituto scolastico di Lavagna, in provincia di Genova.
Se i genitori scelgono per i propri figli minori un percorso di istruzione parentale, la promozione o la bocciatura possono essere valutati dall’istituto scolastico solo in base agli esiti delle prove d’esame finali: con questa motivazione, il Consiglio di Stato ha emesso l’ordinanza che respinge la richiesta di sospensiva della bocciatura presentata dai genitori del bambino iscritto alla quinta primaria. Il quale, quindi, dovrà ripetere l’anno. E non andrà in prima media.
“L’amministrazione scolastica, in ragione della particolare formazione parentale dell’alunno, non dispone di elementi ulteriori, al di là delle risultanze delle prove d’esame, per poter valutare il livello di apprendimento dell’alunno”, si legge nell’ordinanza che dà ragione al ministero dell’Istruzione.
L’alunno aveva conseguito i giudizi di “Intermedio” nella prova scritta di Italiano, “In via di prima acquisizione” in Matematica e alla prova orale.
“Essendo la formazione del minore effettuata nella forma della istruzione parentale – ha scritto ancora il CdS -, non è stato possibile all’istituzione scolastica adottare nel corso dell’anno scolastico specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento nelle discipline nelle quali il minore ha evidenziato, in sede di valutazione della idoneità alla classe successiva, significative carenze (la Matematica e le discipline oggetto della prova orale)”.
In conclusione, “il giudizio di non ammissione del minore alla prima classe della scuola secondaria di primo grado deve quindi ritenersi sufficientemente motivato”.
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