Il Sole 24 Ore informa proprio di una recente sentenza emessa dal Tar di Latina in merito a un’alunna bocciata al quarto ginnasio al liceo Gobetti di Fondi. Il giudice può appuntarsi solo su un vizio di procedura, mai intervenire nel merito della sostanza.
Resta fermo il fatto che la bocciatura deve essere adeguatamente motivata, e deve essere coerente con i criteri adottati dal Collegio dei docenti. Ecco perchè è necessario stilare con la massima attenzione il verbale degli scrutini.
Nel caso in questione i genitori avevano impugnato il verbale n. 6 dell’11 giugno 2014 del Consiglio della Classe I^, Sez. A del Liceo Ginnasio Statale “P. Gobetti” di Fondi, nella parte in cui conteneva il giudizio di non ammissione alla classe successiva della citata minore, chiedendone l’annullamento.
La motivazione del giudizio di non ammissione della minore alla classe successiva era stato il seguente: “L’alunna ha evidenziato nel corso dell’intero anno scolastico scarso impegno ed interesse, nonché una totale mancanza di costanza nello studio. Le evidenti e diffuse lacune di base, peraltro mai colmate, e l’utilizzo di un metodo di lavoro poco autonomo e proficuo non le hanno permesso di far registrare neppure un minimo miglioramento rispetto alla già deficitaria situazione di partenza. Pertanto non si considerano acquisiti nemmeno i saperi essenziali e non si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi nella quasi totalità delle discipline. Le gravi lacune di ordine conoscitivo, nonché metodologico, riscontrate sono tali da non poter garantire un proficuo percorso per il successivo anno scolastico”.
Intervenendo sul caso, il Giudice ha potuto solo rinvenire se i passaggi burocratici e amministrativi sono stati corretti e ordinati, ma non intervenire sul giudizio di merito espresso dagli insegnanti.
Considerato, infatti, che la documentazione depositata dall’Amministrazione dimostra ampiamente come la studentessa abbia presentato insufficienze gravi e diffuse, tali da giustificare pienamente il giudizio di non ammissione della stessa alla classe successiva;
Considerato, più in dettaglio:
a) che la valutazione conclusiva dell’alunna certifica gravi insufficienze in Greco e Matematica, cui si uniscono le insufficienze in Latino e Lingua e Cultura Straniera;
b) che – anche a prescindere dalla persistenza, per l’intero anno scolastico, di valutazioni negative (e spesso fortemente negative) a carico della minore in Greco, attestate dal registro voti depositato dall’Amministrazione (doc. 4) – il suddetto registro conferma l’obiezione del dirigente scolastico, secondo cui al recupero dell’insufficienza in Matematica nel primo periodo si sono accompagnate valutazioni negative in detta materia, sia allo scritto che all’orale, nel secondo periodo, tali da dare adeguata giustificazione del giudizio finale non positivo (voto: 4);
c) che per quanto riguarda la disciplina della Lingua e Cultura Straniera, il registro voti dà conto in maniera evidente del peggioramento dell’alunna nel secondo periodo dell’anno scolastico, a fronte, peraltro, di un profitto nel primo periodo non così positivo come si pretende nel gravame, cosicché anche sotto questo profilo il giudizio di non ammissione risulta giustificato;
d) che, sulla base di quanto sin qui evidenziato, non è possibile rinvenire alcuna contraddittorietà o illogicità nella motivazione del giudizio di non ammissione, anche alla luce del fatto che i recuperi dell’alunna non possono costituire l’unico elemento di valutazione – visto il ripetersi di valutazioni negative, per il secondo periodo, nelle stesse materie oggetto del recupero – e che i “miglioramenti” esposti nel ricorso appaiono in realtà insufficienti o addirittura inesistenti, come ben rimarcato dalla relazione del dirigente scolastico.
La motivazione, dunque, con cui il ricorso dell’alunna bocciata è stato, in conclusione, respinto dal TAR è la seguente: “La pretesa di sostituire alla valutazione operata dalla P.A., concretizzatasi nel giudizio di non ammissione per mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nella quasi totalità delle materie, un giudizio diverso, comportante la sospensione, anziché la non ammissione, appare non soltanto priva di fondamento, ma, ancor prima, inammissibile perché tale da sconfinare nelle valutazioni di merito rimesse all’apprezzamento esclusivo della P.A. stessa. Si rammenta, sul punto, l’orientamento della recente giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 21 settembre 2012, n. 2360), secondo cui i giudizi espressi dai docenti, di non promozione alla classe successiva, sono caratterizzati dalla discrezionalità tecnica, costituendo il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni espressione di una valutazione rimessa dalla legge al collegio dei docenti, il cui giudizio riflette le specifiche competenze da esso possedute. Perciò, al giudice della legittimità spetta esclusivamente verificare se il procedimento, a conclusione del quale detto giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo, o ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: vizi che, per quanto si è esposto, non sono in alcun modo ravvisabili nella fattispecie ora in esame. Pertanto, date le lacune evidenziate, e dimostrate in sede di ricorso, nonchè delle informazioni trasparenti e tempestive che erano state sempre fornite alla famiglia, il Giudice non accoglie il ricorso e conferma il giudizio del Consiglio di Classe”.
In sintesi il Giudice non può mai sostituirsi al docente, se il Consiglio ha valutato in conformità con i criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti. Meno male, ci mancava pure questa per dare il colpo di grazia alla già vacillante credibilità del ruolo dell’insegnante.
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