A stabilirlo una Sentenza del TAR di Catania che ha annullato il provvedimento con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale aveva rigettato la deroga concessa dal Dirigente scolastico di un istituto comprensivo, a un alunno con disabilità grave di permanere ancora per un anno in una scuola dell’infanzia.
Il genitore di un bambino certificato in stato di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92) aveva impugnato la nota con la quale era stata rigettata l’istanza di deroga all’obbligo di iscrizione del figlio alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico 2016/2017, chiedendo il riconoscimento, in relazione agli speciali bisogni educativi rilevati dalle figure specialistiche di riferimento, alla sua permanenza in deroga presso la scuola dell’infanzia.
La sentenza, scrive Superabile.it, richiama la nota del Ministero dell’istruzione, n. 547 del 21 febbraio 2014 che, nel fornire chiarimenti in ordine alla deroga all’obbligo scolastico per gli alunni che necessitano di una speciale attenzione ai sensi della Direttiva sui BES del 27 dicembre 2012 e successive circolari applicative, ha chiarito in via generale che il Dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può decidere di fare permanere gli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico.
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Fondato quindi il ricorso basato sul principio, visto anche l’art. 114 del Decreto legislativo n. 297/1994, che qualora venga data adeguata dimostrazione del fatto che l’alunno, pur avendo compiuto i 6 anni di età, non è ancora pronto per un proficuo inserimento nella prima classe della scuola primaria, può disporsi la permanenza per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia.
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