Non è una novità assistere alla promozione di un alunno tramite il tribunale, dopo che lo stesso è stato respinto dalla scuola. Quasi sempre le motivazioni dalla “riabilitazione” vanno ricercate in qualche passaggio a vuoto del Consiglio di Classe, sia in sede di scrutinio sia nel corso dell’anno scolastico. Oppure nei cosiddetti “vizi di forma” in cui sono caduti gli insegnanti. Raramente i giudici sono entrati nel merito direttamente sulle valutazioni prese dal corpo docente. Lo ha fatto, invece, il Consiglio di Stato, che pronunciandosi sul ricorso dei genitori di un alunno di una scuola media di Scandiano, nel Reggiano, ha detto che per decretare il giudizio di un allievo che frequente la scuola dell’obbligo, seppure abbia conseguito diverse insufficienze, non occorre prendere in considerazione l’anno scolastico ma l’ultimo biennio.
Nella sentenza, che farà discutere, i giudici sostengono che “l’appello è fondato in quanto l’ammissione alla classe successiva deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico“.
La battaglia legale, riporta il 28 ottobre ‘Il Resto del Carlino’, è entrata nel vivo lo scorso mese di luglio, quando la bocciatura venne cancellata da un ricorso; di lì a poco fu ‘eliminato’, a sua volta, alla fine agosto da una decisione del Tar che aveva ravvisato carenze scolastiche del ragazzo a causa dei voti riportati durante l’anno.
I familiari del giovane, a quel punto, hanno deciso di appellarsi al Consiglio di Stato. Il quale ha ribaltato la sentenza del Tar, dando il via libera alla frequenza dello studente alla seconda classe.
Il giudice d’appello ha detto che la promozione in seconda media è lecita, perché, a suo giudizio, nel passaggio dalla scuola primaria alla media appare necessario che il profitto venga valutato su base biennale e non solo sui risultati del primo anno, rifacendosi quindi a “periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico”.
Il ragazzo passa quindi in seconda media. I docenti della scuola emiliana, che dovrà farsi carico pure delle spese del giudizio in tribunale, pari a 1.700 euro, invece continuano a chiedersi: ma allo scrutinio di fine anno, non si valutano i risultati conseguiti durante l’anno scolastico? Oppure quando si tratta di alunni della scuola dell’obbligo, quindi fino a 16 anni, ci si può appellare a tutto per cercare di promuoverli alla classe successiva?
Il dubbio è condivisibile. E non pochi docenti, non solo della scuola del Reggiano, ora se lo porranno.
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