In attesa del 17 giugno, giorno in cui partirà l’esame di Stato 2020, arriva una sentenza del Tar Lazio in difesa degli alunni dislessici che sono stati respinti agli esami di maturità.
La sentenza 5563/2020 del Tar Lazio, infatti, ha stabilito che l’alunno dislessico bocciato alla maturità a causa dell’inadeguatezza delle misure adottate dalla Commissione, ha diritto alla ripetizione delle prove nonché al risarcimento delle nuove spese scolastiche e del danno “psichico” e alle chance occupazionali se dimostrate.
La sentenza si basa sul ricorso di uno studente dislessico che ha lamentato proprio il fatto di non aver ricevuto misure idonee per superare l’esame di Stato.
Bisogna ricordare che ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 1. n.l 70 del 2010, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs. 62 del 2017, sulla base del piano didattico personalizzato.
La commissione d’esame, in base agli elementi fomiti dal consiglio di classe, tiene in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Nella vicenda affrontata dal Tar, si legge su Il Sole 24 Ore, dai verbali relativi alle prove e relativo scrutinio, non emergeva alcun indizio che lasciasse trasparire l’effettiva adozione di misure idonee a colmare il gap espressivo del ragazzo. E ciò nonostante la specifica condizione dello studente fosse nota alla Commissione e la stessa avesse per giunta dichiarato di voler applicare gli accorgimenti suggeriti da esperti di un centro specialistico.
Pertanto, a parere dei giudice amministrativo, la bocciatura è illegittima con conseguente ripetizione dell’esame a cura di commissione in diversa composizione.
Si tratta quindi per il Tar Lazio, di inosservanza di un quadro normativo chiaro e di indicazioni precettive dettagliate, fornite dall’amministrazione centrale.
Per quanto riguarda invece i danni, il giudice riconosce il risarcimento del danno emergente costituito dalle spese che la famiglia ha dovuto sostenere nel successivo anno scolastico, come ad esempio quelle relative alla nuova preparazione di esame e per gli spostamenti conseguenti. È poi dovuto il risarcimento del “danno psichico” qualora l’ingiusta bocciatura abbia determinato conseguenze interiori per lo studente, queste ultime solo se comprovate da un parere medico.
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