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Ammissione esami di Stato, obbligatoria la frequenza dei PCTO

Per essere ammessi all’esame di Stato del secondo ciclo, da questo anno scolastico, per la prima volta, sarà obbligatorio avere frequentato almeno i tre quarti delle ore dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Questo è previsto dal d.lgs. 62/2017 e non è stato prorogato come già fatto per il 2017-2018 e 2018-2019.

Ammissione esami di Stato 2019/2020

È utile ricordare che con il decreto legge n.91 del 25 luglio 2018 c’era stato il differimento al 1° settembre 2019 della validità dell’attività di alternanza scuola lavoro ai fini del possesso dei requisiti utili per l’ammissione all’esame di Stato in qualità di candidati interni ed esterni. In buona sostanza dopo avere prorogato tale validità per il 2017/2018 e ancora per il 2018/2019, adesso, senza ulteriori indugi, l’ammissione all’esame di Stato 2019/2020 è soggetta al calcolo dello svolgimento del 75% di ore dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Quindi adesso, terminati gli effetti del decreto legge n.91/2018, l’ammissione all’esame di Stato (II ciclo) 2019/2020 è disposta in sede di scrutinio finale, ai sensi dell’art.13, comma 2, del d.lgs.62/2017 dal consiglio di classe. È ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n.  249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a)  frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n122;  b) partecipazione, durante l’ultimo annodi corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a   verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19;  c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l’ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo ovvero ( allo  svolgimento  di   attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, secondo  criteri  definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’università  e  della Ricerca).

PCTO, almeno il 75% di ore di presenza

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122, secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e del decreto 195/2017 si sottolinea che:

  • nell’ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto del PCTO;
  • qualora, invece, i percorsi si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo PCTO.

 PCTO e INVALSI obbligatori

C’è molta delusione per coloro che hanno criticato da sempre l’obbligatorietà dei test INVALSI e dei percorsi PCTO legati all’ammissione agli esami di Stato e, per quello che riguarda l’Alternanza scuola lavoro, c’è anche molta perplessità nel sottolineare anche l’obbligatorietà di dovere trattare una parte del colloquio orale degli esami su questa specifica esperienza “didattica”.

Lucio Ficara

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