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Anagrafe studenti: il Garante per la privacy impone dei limiti

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Importante parere del Garante per la Privacy in materia di Anagrafe nazionale degli studenti.

 

Le Università potranno utilizzare l’Anagrafe (Ans) per verificare la veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti, ma solo a certe regole.
Il Ministero aveva chiesto al Garante di poter conservare a tempo illimitato i dati degli studenti (codice fiscale, codice della scuola che rilascia il titolo di studio, tipo di titolo, voto conseguito, anno solare di conseguimento).
Finora i dati sono stati conservati fino al termine dell’anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico.
Col parere reso in questi giorni il Garante ha respinto la richiesta del Ministero chiarendo che il Codice privacy prevede che la conservazione dei dati personali non possa essere protratta oltre il tempo strettamente necessario al perseguimento dello scopo prefissato.
Il Garante ha anche raccomandato al Ministero che per l’accesso all’anagrafe da parte del personale incaricato dalle università vengano previste rigorose misure in ordine al tracciamento e alla conservazione dei log relativi agli accessi.
Con un altro parere il Garante ha invece dato il via libera all’integrazione dell’Ans con le informazioni degli alunni delle scuole d’infanzia relative a sezione della classe e numero giorni/orario settimanale di frequenza. Tali dati – afferma infatti il Garante – risultano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.