Buone notizie per il personale non di ruolo: ancora una volta un giudice del lavoro ha dato loro ragione, equiparandoli al personale a tempo indeterminato per quanto concerne la possibilità di fruire dell’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca.
A darne notizia è la Flc Cgil che fa riferimento ad una recente sentenza del giudice del lavoro di Venezia, che ha stabilito che “alla luce dell’equiparazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato sancita dal CCNL comparto Scuola e della ratio della norma sull’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca, non si giustifica alcuna distinzione fondata sulla tipologia del rapporto di lavoro e quindi il trattamento di favore spetta anche al personale a tempo determinato. Il congedo straordinario per dottorato di ricerca, di cui all’art. 52 comma 57 della Legge 448/01, va dunque applicato anche al personale a tempo determinato e l’interpretazione restrittiva contenuta nella circolare 15/11 (peraltro dubitativa) appare errata e illegittima”.
In questa circolare il Miur dedica un intero paragrafo al congedo al personale con nomina a tempo determinato e, in proposito, richiama la normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato […] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”, e pertanto anche a tale tipologia di personale il Miur ritiene debbano essere applicate le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca. Con una precisazione: le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni), e non anche sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
Come già il giudice del lavoro di Ancona con la sentenza del 16 ottobre 2013, anche la sentenza del Tribunale di Venezia sancisce invece l’illegittimità della suddetta circolare, stabilendo l’uguaglianza tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato per quanto concerne il diritto alla retribuzione nel periodo di aspettativa.
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