Proprio ieri, 6 aprile, la Suprema Corte di Cassazione – con Ordinanza n. 8945/17 – ha confermato il diritto dei supplenti a percepire gli scatti di anzianità alla pari del personale di ruolo, secondo quanto peraltro già previsto dalle nuove regole del processo civile.
“La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso dell’avvocatura di Stato ribadendo che già nelle sentenze 22558 e 23868/2016 si era statuito che ‘nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l succedutisi nel tempo”.
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Lo scrive Anief che aggiunge: sulle progressioni automatiche di carriera, non esiste più alcuna differenza nei contratti stipulati a tempo indeterminato rispetto a quelli sottoscritti dal personale non di ruolo.
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