Con la vicenda dei vaccini obbligatori torna d’attualità anche il tema più generale della privacy e delle norme sulla tutela dei dati personali, tema sul quale – a leggere ciò che circola in rete – le idee sono talora un po’ confuse.
Intanto va chiarito che il codice della privacy distingue nettamente due diverse tipologie di dati (quelli identificativi e quelli sensibili) che sono tutelati in modo diverso.
I dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) godono di una protezione piuttosto limitata e, per esempio, possono essere scambiati fra una amministrazione pubblica e l’altra ove questo sia necessario per l’espletamento di compiti di natura istituzionale. Nè c’è bisogno, in genere, di ottenere il consenso scritto dell’interessato per poterli trattare: un caso tipico riguarda i dati relativi agli alunni iscritti per il cui trattamento la scuola non ha bisogno di essere autorizzata dalla famiglia.
Resta peraltro fermo il divieto di cedere a soggetti privati i dati identificativi di cui l’amministrazione viene in possesso; tanto che il TU sulla privacy consente sì di trasmettere alle aziende i dati degli esiti conseguiti dagli studenti al termine del loro percorso formativo, ma purchè questo sia finalizzato a favorire l’orientameno o l’inserimento lavorativo e, in ogni caso, con il consenso della famiglia o dello studente, se maggiorenne.
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Molto più complessa è la questione dei dati sensibili il cui trattamento deve essere previsto da una apposita norma regolamentare (nella scuola è attualmente in vigore il regolamento adottato con DM 305 del 2006).
Non tutti i dati sensibili, peraltro, possono essere trattati dalla pubblica amministrazione: per esempio i dati relativi alle condizioni salute possono essere trattati dalle segreterie scolastiche in modo limitato (sono infatti esclusi i dati di tipo diagnostico).
I dati sensibili più comuni riguardano le condizioni di salute, l’appartenenza etnica, religiosa, politica e sindacale.
Ovviamente le pubbliche amministrazioni non possono divulgare tali dati (è il motivo per cui, ad esempio, pubblicando gli esiti degli scrutini finali degli alunni, va esclusa la valutazione dell’insegnamento della religione o delle attività alternative).
E’ bene poi che tutti prestino particolare attenzione a ciò che si scrive in rete: fornire indicazioni, anche indirette, sull’appartenenza religiosa, politica o sindacale (la legge tutela persino l’orientamento filosofico) di questo o quel personaggio potrebbe configurare una violazione delle norme del codice. Senza dimenticare che violazioni di questo genere possono avere anche rilevanza di carattere penale.
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