Anche i docenti di sostegno devono essere retribuiti per l’attività di alternanza scuola-lavoro

I docenti di sostegno specializzati devono essere retribuiti per l’attività di tutoraggio svolta nei confronti degli alunni con disabilità.
L’attività è prevista dalle linee guida del 4 agosto 2009 parte seconda – l’organizzazione comma 2 rapporti
interistituzionali “È, infatti, proprio nella definizione del progetto di vita che si realizza l’effettiva integrazione delle risorse, delle competenze e delle esperienze funzionali all’inclusione scolastica e sociale. I prioritari ambiti di intervento sono riconducibili a: punto 4 adozione di iniziative per l’accompagnamento dell’alunno alla vita adulta mediante esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage, collaborazione con le aziende del territorio.
Appare quantomeno singolare e discriminatoria nei confronti degli alunni con disabilità la possibile esclusione dei docenti di sostegno dall’attività progettuale dei percorsi di alternanza scuola lavoro.
La presenza del docente di sostegno viene espressamente richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 “Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili – sentenza n. 52 del 2000 “. La stessa sentenza n. 80 del 2010 richiama l’esigenza di partecipazione “alle attività – percorsi di alternanza lavoro. In caso contrario “Sarebbero, altresì, violati gli artt. 4, primo comma, 35, primo e secondo comma, in relazione all’art. 38, terzo comma, Cost., in quanto da tale violazione deriverebbe l’impossibilità per il disabile grave di conseguire «il livello di istruzione obbligatoria prevista», «quello superiore» e «l’avviamento professionale propedeutico per l’inserimento nel mondo del lavoro»”.
L’attività dell’insegnante di sostegno non può essere richiesta da parte dell’istituzione scolastica senza un riconoscimento professionale – Corte dei Conti – Sicilia – Sentenza n. 260 del 05-02-2010 “l’insegnante di sostegno è un docente a tutti gli effetti, che svolge la sua funzione didattica non soltanto, com’è ovvio, in favore degli alunni disabili affidati alle sue cure ma anche di tutta la classe in cui essi sono inseriti, partecipando alla programmazione ed al coordinamento dell’attività educativa in posizione di pari dignità istituzionale rispetto agli altri insegnanti”.In mancanza di altri fondi previsti dal Ccnl 2006-2009 e contratto integrativo d’istituto le risorse economiche per il pagamento delle competenze professionali dei  docenti di sostegno (percorsi di alternanza scuola-lavoro) possono essere determinate dalla legge n. 440/97 (piano di riparto dei fondi per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi) “ risorse finanziarie per progetti che implementino procedure, buone pratiche per il progetto di vita dell’alunno con disabilità, con particolare riguardo all’istituto dell’alternanza scuola – lavoro”. Inoltre è possibile l’ulteriore determinazione di fondi dal D.M. 821 dell’11/10/2013 e D.D. n. 39 del  6/11/2013.

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