È utile sapere per gli insegnanti che quest’anno sono stati immessi in ruolo e che stanno svolgendo l’anno di prova che possono fruire, ai sensi dell’art.15 del contratto scuola, dei permessi retribuiti.
Questo diritto contrattuale dovrebbe essere esteso anche a tutti quei docenti che sono entrati giuridicamente in ruolo nella fase C ma hanno deciso di completare, per l’anno scolastico 2015-2016, la supplenza al 30 giugno o quella al 31 agosto nella sede in cui hanno un contratto a tempo determinato.
Qualche dirigente scolastico, secondo noi sbagliando, sostiene che il docente che è entrato di ruolo in fase C e sta continuando, ai sensi del comma 99 della legge 107/2015, la supplenza al 30 giugno o al 31 agosto 2016 non spetti l’applicazione dell’art.15 dei permessi retribuiti.
A tal proposito facciamo notare che il docente che entrato di ruolo nella fase C ma continua ad onorare il suo contratto a tempo determinato fino alla sua naturale scadenza è, per il comma 95 della legge 107/2015, assunto con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015. L’assunzione giuridica retroattiva del docente comporta il cambiamento del profilo contrattuale del neoassunto, che potrà fruire integralmente e senza preclusione ostativa dell’art.15 del contratto scuola vigente.
Si ricorda che il suddetto art. 15 dispone il diritto del docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a godere dei permessi retribuiti per i seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento; tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 14, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Sappiamo che qualche dirigente scolastico ha negato il diritto a fruire dei tre giorni di permesso retribuito al docente entrato giuridicamente in ruolo e che sta continuando a svolgere la sua supplenza a tempo determinato fino al 30 giugno. Noi ribadiamo che si tratta di un errore e ci piacerebbe che il MIUR, a tutela dei diritti di chi ha assunto un ruolo giuridico e sta svolgendo onestamente la sua supplenza fino alla sua scadenza annuale, faccia una nota di chiarimento sui diritti contrattuali di questi supplenti speciali che sono da considerarsi a tutti gli effetti docenti di ruolo.