Home Sicurezza ed edilizia scolastica Anche il Vice Preside può ricoprire la carica di Preposto alla sicurezza

Anche il Vice Preside può ricoprire la carica di Preposto alla sicurezza

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Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Preposto alla Sicurezza  in un edificio scolastico è quella figura professionale che “sulla base delle competenze professionali acquisite, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute”.

compiti specifici del  Preposto alla Sicurezza  sono:

  • vigilaresulle disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinché vengano rispettate;
  • coordinare gli insegnati e gli studenti in caso di emergenzenell’abbandono delle pertinenze scolastiche e delle zone pericolose;
  • segnalare al DS e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)le eventuali circostanze di pericolo;
  • frequentare i corsi di aggiornamentoe formazione previsti dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

All’interno di una scuola possono ricoprire la carica di Preposto alla sicurezza figure professionali come il direttore dei servizi generali ed amministrativi, il Vice Preside, i responsabili dei laboratori e delle palestre e anche gli insegnati di materie tecnico-pratiche. Anche all’interno dei laboratori scolastici possono essere individuati due tipologie di preposto:

  1. insegnanti tecnico pratici e docenti teorici di discipline tecniche o tecnico scientifiche in laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato sugli studenti che frequentano i laboratori
  2. tecnico di laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato su altro personale docente e non docente che frequenta il laboratorio.