Pubblichiamo una riflessione di Carmelo Mirisola, insegnante di religione Cattolica, nominato Cavaliere della Repubblica il 2 giugno del 2017, in merito alla mozione di abolizione dell’ora di religione cattolica.
Recentemente un’interrogazione parlamentare ha chiesto di revisionare il Concordato eliminando l’ora di religione dalle scuole e sostituendola con l’educazione civica.
Si dimentica purtroppo, che l’ora di religione ha una sua ben definita ragion d’essere inquadrata per l’appunto dal un Concordato, rivisto nel 1984, che implica degli accordi tra Santa Sede e Stato Italiano. Esso definisce i principi su cui si fonda questa disciplina che vuole essere un fondamento della cultura e della civiltà italiana come definito dal cap. 9 comma 2 dello stesso: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”.
E in cui si riconosce la facoltà di non avvalersi: “Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”.
Ancora, con sentenza della Corte Costituzionale, l’insegnamento della religione cattolica, così come previsto dalla legge 121/1985, è “coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana”.
Non siamo dunque di fronte ad un insegnamento catechistico ma ad una ben definita Disciplina curricolare (Corte Costituzionale Sentenza n. 203/1989) che fa parte del curricolo nazionale (DPR 11 febbraio 2010) ed è di pari dignità rispetto alle altre, con dei programmi che prevedono, tra le altre cose, anche la storia delle religioni e che vuol far conoscere quel cristianesimo che, ben lungi dall’essere religione di stato, è invece alla base della nascita storica, artistica e valoriale della nostra Europa.
I Docenti poi, hanno superato un lungo iter universitario mirante a prepararli proprio per questo insegnamento e per comprendere le problematiche degli alunni nel singolo e nella relazionalità.
Inoltre molti di loro sono entrati di ruolo mediante concorso pubblico bandito in seguito alla Legge 186/2003.
Per quanto concerne i docenti non di ruolo, la Sentenza n. 390/1999 ha decretato l’ammissibilità della nomina annuale di IRC.
Tutti s’inseriscono a pieno titolo e pari dignità tra i lavoratori della Scuola Pubblica Italiana assumendo eguali doveri e diritti e svolgendo, nei vari Istituti di appartenenza, incarichi di responsabilità contribuendo alla buona riuscita dell’offerta formativa della Comunità Educante (CCNL art. 24).
In merito all’assenza di attività alternative, si ricorda che questa è dovuta alla mancata volontà, da parte di qualche scuola, di attivarle oppure al fatto che si predilige un ingresso posticipato, un’uscita anticipata o comunque la possibilità, per quell’ora, di uscire dall’Istituto.
Sarebbe auspicabile attivare maggiori risorse per garantire a tutti i richiedenti le giuste attività alternative.
Concludo affermando che tutti i programmi, ivi compreso quello di Religione Cattolica, includono la trasmissione di quei valori che tendono a formare i Cittadini di domani.
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