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Anche per i prossimi immessi in ruolo sarà possibile richiedere il part time

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Mentre per il personale scolastico già di ruolo negli anni scorsi, la scadenza per chiedere il part-time era stata fissata al 15 marzo 2012, per il personale che contrae un nuovo rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, sarà possibile richiederlo all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
Il contraente, se vorrà e se rientra nelle categorie che possono richiederlo, potrà avvalersi dei vantaggi previsti dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247. Quindi avrebbe diritto al part-time con precedenza a causa di grave patologia oncologica comportante ridotta capacità lavorativa, o a causa di assistenza al coniuge, al figlio o ai genitori affetti sempre da patologie oncologiche.
Si ricorda inoltre che il contrente una volta richiesto ed ottenuto il part-time, questo rimane efficace per un biennio, quindi per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. È infine importante ricordare che la normativa che regola i contratti a tempo parziale è il testo unico sul part time decreto legislativo 61/2000, che per esempio all’art. 9, comma 4, spiega che in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.