La circolare Inps n. 65 del 15 aprile fornisce istruzioni riguardo al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere e inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio.
Si tratta del congedo introdotto, in via sperimentale per l’anno 2015, dall’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, alle quali è consentito di avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati. Le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono interessate solo ai fini del riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all’indennità.
Tale misura è stata estesa anche per gli anni successivi dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
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Con riferimento al settore pubblico, alle quali l’indennità per il congedo in questione è corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità, la circolare contiene indicazioni per quanto concerne gli aspetti che riguardano la copertura figurativa dei periodi di congedo fruiti.
L’Inps indica espressamente quali sono le amministrazioni pubbliche interessate dalla norma, tra cui “le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali”.
Per le dipendenti pubbliche, considerato che il trattamento economico di maternità è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, le somme corrisposte costituiscono reddito da lavoro dipendente e, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Inoltre, i periodi di sospensione sono utili ai fini del trattamento di fine servizio (TFR/TFS).
Sulle modalità di richiesta del congedo, il suddetto articolo 24 prescrive un preavviso per la richiesta fissato in 7 giorni. La fruizione del congedo potrà avvenire su base giornaliera od oraria, secondo modalità stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza, si avrà riguardo alle esigenze della lavoratrice stessa.
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