Tra questi segnaliamo:
– non si valutata come altro titolo l’abilitazione conseguita successivamente al 25 giugno 2014 (chiarimento n. 1)
– i concorsi del 2012 non danno la possibilità di iscriversi nella II fascia di istituto in quanto non sono considerati abilitazione (chiarimento n. 2)
– ai docenti di III fascia è consentito sostituire il titolo di accesso con altro più favorevole (chiarimento n. 4)
– la valutazione dei servizi anche contemporanei sono da applicare in modo indipendente tra le fasce nel limite di 6 mesi e 12 punti e nella III fascia tra i singoli insegnamenti. E’ possibile dichiarare come non specifici servizi in altra fascia o nella GAE. (chiarimento n. 8).
24-07-2014-graduatorieistituto.pdf
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