Un’escalation senza fine. Ancora docenti picchiati da genitori. Tutto è accaduto all’istituto comprensivo Abba-Alighieri di Palermo. Dopo un corso pomeridiano, un docente di 50 anni ipovedente è stato aggredito da un genitore. Calci e pugni al malcapitato professore. I collaboratori scolastici sono intervenuti immediatamente per fermare la furia senza senso del genitore. Poi sono arrivate le forze dell’ordine.
Secondo quanto riferiscono diversi media locali, la figlia avrebbe denunciato al padre un rimprovero del professore.
Il genitore, dopo aver ascoltato la piccola, avrebbe deciso di passare alle vie di fatto aggredendo il professore. Prima insulti, po le botte: 25 giorni di prognosi per i colpi inferti senza pietà.
I primi esami avevano evidenziato un’emorragia cerebrale che aveva costretto i medici a mantenere fino a ieri sera la prognosi riservata. Ora il quadro è in leggero miglioramento, ma rimangono uno sversamento di sangue nel cervello e una frattura allo zigomo.
L’episodio è accaduto all’interno delle mura scolastiche e, in questi casi, si profila il reato di aggressione pubblico ufficiale.
“Siamo vicini al professore – dice la dirigente scolastica a Palermo Today – e profondamente amareggiati per l’accaduto. Ci spiace che questo episodio, il primo dall’apertura della scuola risalente a 22 anni fa, possa in qualche modo segnare la serenità della comunità scolastica. Questi fatti si ripetono sempre più spesso su scala nazionale e ci preoccupa la perdita di fiducia che registriamo nei confronti del ruolo educativo della scuola. Il nostro auspicio è che si possa recuperare quella sintonia, anche con le famiglie, affinché si torni a dare centralità all’istituzione scolastica e al ruolo educativo proprio della scuola come palestra di vita per quelli che saranno i cittadini di domani”.
L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.
Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).
L’articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.
A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.).
Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.
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