Una delle novità contenute nella “Buona Scuola” concerne la ricostruzione di carriera e la tempistica per presentare le domande.
In passato, l’istanza poteva essere presentata in qualsiasi momento.
Con la legge 107/2015 le cose sono cambiate. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 209 “le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relati vi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”.
Quindi, entro il 31 dicembre 2016, il personale interessato deve presentare domanda di ricostruzione di carriera, ricordando che l’istanza può essere consegnata solo dopo la conferma in ruolo. Per il personale neoassunto è consigliabile dunque presentare le pratiche per la ricostruzione subito dopo aver superato il periodo di prova.
Ricordiamo che la ricostruzione di carriera consente maggiori benefici economici dovuti al nuovo inquadramento economico risultante dalla maggiore anzianità di servizio derivante dal computo di tutti i servizi effettuati negli anni precedenti.
Per i docenti, nella domanda si devono elencare tutti i servizi valutabili e allegare i certificati di servizio (e, ove necessari, il titolo di studio e/o di specializzazione per il sostegno) o le dichiarazioni sostitutive delle predette certificazioni.
Dopo la presentazione della domanda della ricostruzione di carriera, il dirigente dell’istituzione scolastica emette il relativo decreto che stabilisce, in base al servizio svolto, l’anzianità giuridica ed economica e quindi la posizione stipendiale secondo le tabelle del Ccnl in vigore, e il trattamento economico corrente e futuro da aggiornare con l’entrata in vigore del successivo Ccnl.
Il diritto al riconoscimento si prescrive decorsi 10 anni dalla data di conferma in ruolo, mentre il diritto per gli arretrati in caso di maggiore retribuzione spettante si prescrive nel termine di 5 anni.
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