Ricordiamo brevemente che la partecipazione al CONCORSO GMRE – FIT – DDG. 85 DEL 01/02/2018 per i docenti abilitati è stata permessa anche ai docenti di ruolo, grazie alla sentenza n. 251/2017 della Corte Costituzionale.
Il bando pubblicato il 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale non fan distinzione tra docenti di ruolo e non di ruolo, ma indica come requisito per la partecipazione al concorso soltanto l’abilitazione all’insegnamento per i posti comuni e la specializzazione sul sostegno per i relativi posti.
Un’altra possibilità, non negata dal bando, è la partecipazione da parte dei docenti assunti su sostegno per la classe di concorso comune collegata (indipendentemente dall’aver completato o meno i 5 anni di vincolo). Naturalmente via libera al concorso per altra classe di concorso nella stessa o in diversa regione.
L’USR Puglia si ostina anche nella campale giornata di ieri a non riconoscere ai docenti già titolari sul sostegno il diritto di nomina su posto comune maturato da GMRE.
Dove sta il “busillis”?
L’interpretazione data dall’Usr del punto A 12 dell’allegato A delle Istruzioni Operative: “Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla nomina in ruolo devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni. Per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto”, che secondo tutti, tranne l’USR Puglia, riguarderebbe solo la mobilità professionale, cioè la possibilità di chiedere il passaggio da sostegno su cattedra, e non una nuova assunzione, come invece sta effettivamente avvenendo.
Colpa della “manina” che dal decreto fiscale si è spostata sulle Istruzioni operative MIUR e ha incollato il punto A 14 delle istruzioni operative per le operazioni di assunzione a.s. 2018/2019 sotto il punto A 12 delle istruzioni operative per le operazioni di assunzione a.s. 2019/2020.
Cosa ne deduciamo?
Che per “risparmiare” su due punti (nel 2018/19 l’Allegato A constava di 18 punti, ora 16), si è mandato in confusione l’USR Puglia…
Sollecito ancora una volta l’intervento di chi di competenza, in quanto non si può assistere impassibili a questo teatro dell’assurdo, poiché non esiste alcuna norma di nessun rango che implichi il vincolo quale condizione ostativa per una immissione in ruolo da graduatoria concorsuale.
Filomena Pinca
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