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Anno di formazione e di prova, quali docenti sono tenuti a svolgerlo

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Sono tenuti al periodo di formazione e di prova, ai sensi del DM 850/2015, i docenti neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio ovvero i docenti, assunti negli anni precedenti, che hanno richiesto la proroga del periodo di formazione e di prova oppure non sono riusciti a completarlo.

Devono sostenere il periodo di formazione i docenti che, in caso di valutazione negativa, ripetono il periodo di prova.

Devono sostenere il periodo di prova e di formazione i docenti che hanno ottenuto  il passaggio di ruolo.

Alcuni casi particolari.

Devono svolgere il periodo di formazione e di prova i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/19 con DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o, in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere svolgere o ripetere il periodo di formazione secondo quanto previsto dalla circolare A00DGPER prot. 4193 del 21.9.2018 ( percorso annuale FIT). 

Non deve svolgere il periodo di formazione e di prova:

1) il docente che ha ottenuto il passaggio di cattedra;
2) il docente che ha già  svolto il periodo di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado della nuova immissione in ruolo;
3) il docente che ha ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbia già  svolto il periodo di formazione e di prova o il percorso FIT  ex DDG 85/2018. ( es. un docente di scuola secondaria di primo grado, già  docente di scuola secondaria di sevondo grado, che rientra nella scuola secondaria di secondo grado);
4) il docente immesso in ruolo con riserva e che abbia superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG  85/98 e sia assunto per il medesimo grado;
5) il docente che transita da posto comune a posto di sostegno e viceversa nell’ambito dello stesso grado.