Nell’incontro tra Ministero dell’istruzione e organizzazioni sindacali, tenutosi il 18 luglio scorso, è stata presentata la bozza del decreto ministeriale da adottare entro il 31 luglio. Al suo interno, secondo quanto riferisce la UIL, ha rilevanza la problematica relativa all’anno di formazione e prova, per lo svolgimento del quale il Ministero considera applicabile quanto sancito dal decreto 36 convertito in legge n° 79 ai docenti che saranno immessi in ruolo già da settembre 2022 .
Secondo il sindacato UIL scuola, il percorso previsto dal nuovo sistema di reclutamento “non può essere retroattivo e si deve applicare solo ai docenti assunti dai concorsi previsti e banditi ai sensi del D.L. 36 convertito in legge 79 del 29 giugno 2022”.
Secondo quanto sancito dalla riforma introdotta dal decreto 36 convertito in legge n° 79 del 29 giungo 2022, il sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo a tempo indeterminato prevede tre passaggi.
Il percorso di selezione e prova è volto a far acquisire l’abilitazione all’insegnamento attraverso il conseguimento di non meno di 60 crediti formativi su competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche oltre alla capacità di progettare al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole degli studenti e delle studentesse.
Al termine del percorso universitario gli ammessi dovranno sostenere una prova finale i cui criteri e modalità saranno stabiliti in un decreto la cui uscita è prevista per il 31 luglio 2022
I candidati che superano l’esame finale del percorso iniziale conseguono l’abilitazione e possono partecipare al concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
I docenti vincitori di concorso dovranno affrontare un periodo di prova di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.
Il superamento del periodo annuale di prova in servizio é subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Il personale docente in periodo di prova é sottoposto:
“non può essere considerato come un esame da superare, una prova selettiva o come una ulteriore verifica valutativa da parte del dirigente oltre a quello che quest’ultimo è tenuto a valutare dopo un anno scolastico in cui il docente ha svolto tutto il percorso previsto. una introduzione del genere, non si può applicare a partire dal 2022/23 e fuori dai percorsi previsti dal D.L. 36, inserito in un sistema di garanzia della libertà di insegnamento, è un elemento ulteriormente mortificante del personale docente, non serve a nulla ed è solo un voler sottolineare un’avversione pregiudiziale verso i docenti che non meritano tutta questa acredine e la presunzione di incapacità che non finisce con il periodo di prova, ma continua con verifiche, esami e formazione coatta che la Uil scuola contrasterà con tutte le sue forze”.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente é sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
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