Il 25 novembre 2024, come riportato da un comunicato di Flc Cgil, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato le organizzazioni sindacali per illustrare la bozza di nota annuale con le indicazioni sul percorso di formazione e prova per l’a.s. 2024/2025.
L’impianto del percorso formativo che prevede in tutto un impegno pari a 50 ore distinte in 4 fasi:
- incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore);
- laboratori formativi (12 ore);
- peer to peer ed osservazione in classe (12 ore);
- formazione online (20 ore).
L’impostazione ricalca quello degli anni passati, salvo poche innovazioni.
Le 12 ore di laboratorio riguarderanno moduli formativi su Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e Nuove competenze e nuovi linguaggi, ovvero le linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, secondo quanto previsto dal DL 19/2024.
L’esperienza del “visiting”, che fino allo scorso anno era proposta in alternativa ai laboratori, viene eliminata.
I docenti coinvolti nel percorso di formazione e prova dovranno svolgere e registrare le attività formative delle 12 ore di laboratori sulla piattaforma “Scuola futura”, disponibile al link https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/.
Sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti:
- al primo anno con incarico a tempo indeterminato;
- per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che debbano ripeterlo per mancato superamento;
- per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento;
- assunti a tempo determinato da GPS sostegno I fascia.
Non sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti che lo abbiano già superato positivamente nello stesso grado di scuola e si trovino in una delle seguenti posizioni:
- rientro in un precedente ruolo;
- passaggio di cattedra;
- già immessi in ruolo con riserva e nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- trasferiti da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.
Servizio minimo richiesto per superare il percorso di formazione e prova
È pari ad almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 giorni per attività didattiche.
Rientrano nei 180 giorni: tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche, esami e scrutini ed ogni impegno di servizio, ad esclusione del congedo ordinario e straordinario e le aspettative. Computato il 1° mese di astensione obbligatoria per gravidanza.
Rientrano nei 120 giorni: i giorni effettivi di insegnamento, quelli impiegati presso la sede di servizio per ogni attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
I 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Tutor
Ogni docente in formazione è affiancato da un tutor con compiti di collaborazione e supervisione professionale.
Le richieste di Flc Cgil
Sono state avanzate specifiche richieste su questioni di competenza delle due Direzioni del Ministero presenti, Ordinamenti scolastici e Personale.
- comprendere la giornata del sabato nelle scuole che applicano la settimana corta o il giorno libero ai fini del conteggio di 120 giorni di attività didattica, per consentire l’assolvimento del percorso di formazione e prova per i tanti docenti assunti da concorso PNRR ad anno scolastico avviato;
- consentire ai docenti destinatari di nomina giuridica nell’a.s. 2024/2025 ed economica del 2025/26 che siano in servizio sino al 30/6 al 31/8, sullo stesso ordine di scuola, di svolgere il percorso di formazione e prova;
- Individuare strumenti che senza intaccare le 150 ore del “diritto allo studio” possano consentire ai docenti vincitori di concorso PNRR non ancora abilitati di seguire i percorsi formativi abilitanti, considerando che in molte regioni i permessi messi a disposizione dei lavoratori risultano insufficienti a garantire la fruizione del diritto.