Con la nota 202382 del 26 novembre 2024 il Ministero ha fornito le indicazioni relative alle attività formative destinate nel periodo di prova ai docenti neoassunti e ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
Soggetti obbligati al periodo di formazione e prova
Secondo l’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e in accordo con la Direzione Generale per il Personale Scolastico, devono svolgere il periodo di formazione e prova:
- Docenti al primo anno di ruolo
- Incaricati a tempo indeterminato per la prima volta, in vista della conferma nel ruolo.
- Inclusi anche i vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023.
- Docenti con proroga o incompleto
- Coloro che hanno ottenuto la proroga del periodo di formazione e prova.
- Coloro che non hanno completato tale periodo negli anni precedenti.
- La ripetizione prevede comunque il coinvolgimento nelle attività formative, considerate parte integrante del servizio.
- Docenti non idonei al superamento del test
- Chi ha ricevuto una valutazione negativa o non ha superato il test finale.
- Docenti in passaggio di ruolo
- Coloro che stanno cambiando ruolo all’interno del sistema scolastico.
- Docenti assunti a tempo determinato
- Assunti secondo le procedure dell’articolo 5, commi 5-12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con la legge n. 74/2023.
- Assunti ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In caso di esperienza già positiva in un analogo periodo di formazione e prova nello stesso grado, devono comunque acquisire i 5 CFU previsti dall’articolo 18 del DM 108/2022.
- Docenti con differimento giuridico ed economico
- Assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 e decorrenza economica dal 1° settembre 2025, se in possesso dei requisiti richiesti per il grado di istruzione.
Requisiti per il superamento del periodo di formazione e prova
Secondo il DM n. 226/2022, per superare il periodo di prova, è necessario:
- Prestare servizio effettivo per almeno 180 giorni durante l’anno scolastico, di cui almeno 120 dedicati ad attività didattiche.
- Superare il test finale.
- Ottenere una valutazione positiva per il percorso di formazione e prova.
Nel caso di docenti con orari ridotti o cattedre part-time, i giorni richiesti sono proporzionalmente ridotti.
I termini per il periodo di prova si applicano anche ai vincitori della procedura di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come già specificato nella nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico del 25 agosto 2022.
Docenti privi di abilitazione
I docenti vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023, assunti a tempo determinato senza abilitazione, dovranno svolgere il periodo di formazione e prova nell’anno scolastico 2025/2026, dopo l’assunzione a tempo indeterminato, previa acquisizione dell’abilitazione.
Esenzioni dal periodo di prova
Non devono svolgere il periodo di formazione e prova:
- Docenti già formati nello stesso grado
- Coloro che hanno già completato il periodo di prova o il percorso FIT nello stesso grado per cui sono ora assunti.
- Docenti rientrati in un ruolo precedente
- Chi ritorna in un ruolo già ricoperto, per il quale il periodo di prova era stato superato.
- Docenti immessi in ruolo con riserva
- Coloro che, già immessi in ruolo con riserva, hanno superato positivamente l’anno di formazione e prova o il percorso FIT e sono ora assunti per lo stesso ordine o grado.
- Trasferimenti all’interno dello stesso grado
- Docenti che ottengono il trasferimento tra posto comune e sostegno o viceversa.
- Passaggi di cattedra
- Docenti che cambiano cattedra nello stesso grado di scuola.
- Inclusi coloro che, dopo aver completato positivamente il periodo di prova per un ruolo, vengono assunti tramite una diversa procedura selettiva nella stessa fascia scolastica.