Anno di prova docenti, chi è obbligato a svolgerlo e chi è esentato
Con la nota 202382 del 26 novembre 2024 il Ministero ha fornito le indicazioni relative alle attività formative destinate nel periodo di prova ai docenti neoassunti e ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
Soggetti obbligati al periodo di formazione e prova
Secondo l’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e in accordo con la Direzione Generale per il Personale Scolastico, devono svolgere il periodo di formazione e prova:
Docenti al primo anno di ruolo
Incaricati a tempo indeterminato per la prima volta, in vista della conferma nel ruolo.
Inclusi anche i vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023.
Docenti con proroga o incompleto
Coloro che hanno ottenuto la proroga del periodo di formazione e prova.
Coloro che non hanno completato tale periodo negli anni precedenti.
La ripetizione prevede comunque il coinvolgimento nelle attività formative, considerate parte integrante del servizio.
Docenti non idonei al superamento del test
Chi ha ricevuto una valutazione negativa o non ha superato il test finale.
Docenti in passaggio di ruolo
Coloro che stanno cambiando ruolo all’interno del sistema scolastico.
Docenti assunti a tempo determinato
Assunti secondo le procedure dell’articolo 5, commi 5-12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con la legge n. 74/2023.
Assunti ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In caso di esperienza già positiva in un analogo periodo di formazione e prova nello stesso grado, devono comunque acquisire i 5 CFU previsti dall’articolo 18 del DM 108/2022.
Docenti con differimento giuridico ed economico
Assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 e decorrenza economica dal 1° settembre 2025, se in possesso dei requisiti richiesti per il grado di istruzione.
Requisiti per il superamento del periodo di formazione e prova
Secondo il DM n. 226/2022, per superare il periodo di prova, è necessario:
Prestare servizio effettivo per almeno 180 giorni durante l’anno scolastico, di cui almeno 120 dedicati ad attività didattiche.
Superare il test finale.
Ottenere una valutazione positiva per il percorso di formazione e prova.
Nel caso di docenti con orari ridotti o cattedre part-time, i giorni richiesti sono proporzionalmente ridotti. I termini per il periodo di prova si applicano anche ai vincitori della procedura di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come già specificato nella nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico del 25 agosto 2022.
Docenti privi di abilitazione
I docenti vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023, assunti a tempo determinato senza abilitazione, dovranno svolgere il periodo di formazione e prova nell’anno scolastico 2025/2026, dopo l’assunzione a tempo indeterminato, previa acquisizione dell’abilitazione.
Esenzioni dal periodo di prova
Non devono svolgere il periodo di formazione e prova:
Docenti già formati nello stesso grado
Coloro che hanno già completato il periodo di prova o il percorso FIT nello stesso grado per cui sono ora assunti.
Docenti rientrati in un ruolo precedente
Chi ritorna in un ruolo già ricoperto, per il quale il periodo di prova era stato superato.
Docenti immessi in ruolo con riserva
Coloro che, già immessi in ruolo con riserva, hanno superato positivamente l’anno di formazione e prova o il percorso FIT e sono ora assunti per lo stesso ordine o grado.
Trasferimenti all’interno dello stesso grado
Docenti che ottengono il trasferimento tra posto comune e sostegno o viceversa.
Passaggi di cattedra
Docenti che cambiano cattedra nello stesso grado di scuola.
Inclusi coloro che, dopo aver completato positivamente il periodo di prova per un ruolo, vengono assunti tramite una diversa procedura selettiva nella stessa fascia scolastica.