Figura fondamentale nel periodo di prova dei neo-assunti è il tutor accogliente, che affianca il docente nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale.
Il suo ruolo, per l’a.s. 2019/2020, è illustrato con nota 39533 del 4 settembre 2019, che si rifà in sostanza al D.M. 850/2015 (“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”).
Il tutor accogliente deve assicurare il collegamento con il lavoro didattico sul campo, qualificandosi come “mentore” per gli insegnanti neo-assunti, in particolar modo di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento.
Come precisato all’art. 9 del D.M. 850/2015 “il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento”.
Il profilo del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi, così come descritte nel D.M. 249/2010.
Competente alla sua individuazione (tempestiva) è il Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti.
Il tutor di riferimento associato ad ogni docente deve preferibilmente essere della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor.
l fine di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione e l’eventuale partecipazione agli incontri iniziali e finali di cui alla lettera a) potranno essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di formazione previste dall’art. 1, comma 124 della L. 107/2015. Inoltre, apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli USR utilizzando quota-parte dei finanziamenti per attività regionali.
Anche per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione va prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.
La concreta formazione del docente prende avvio da un primo bilancio delle competenze professionali che ogni docente deve curare proprio con l’ausilio del suo tutor.
Il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo che coinvolge docente neoassunto, tutor e dirigente scolastico.
A partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione in classe concordati tra docente tutor e docente neo-assunto (peer to peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe (durata 12 ore).
Le attività formative saranno concluse da un incontro finale per la valutazione dell’attività realizzata. Al termine dell’anno di formazione e prova, il Dirigente scolastico convoca il Comitato di valutazione per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il docente sostiene innanzi al Comitato un colloquio, al cui termine il Comitato stesso si riunisce per l’espressione del parere. In quest’occasione, il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.
Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.
“Gli insegnanti il personale ATA, gli studenti hanno ragione a protestare: la manovra di bilancio…
Si parla ancora di allerta meteo in Sicilia, dopo le giornate di lunedì e martedì,…
Una foto postata da uno studente è diventata virale su TikTok. Nell'immagine si vede uno…
Centinaia di post contrari alla sospensione, più di 800 donazione e poco meno di 22mila…
Proseguono gli incontri tra ministero dell’Istruzione e del Merito e sigle sindacali sul tema della…
Un avvenimento alquanto traumatico per un bambino di soli quattro anni: il piccolo, iscritto in…