Abbiamo già parlato del vademecum fornito dall’USR Lombardia che fornisce delle informazioni utili per l’anno di prova e formazione
Per ricapitolare e approfondire la questione, intanto possiamo subito dire che dal corrente anno scolastico, l’organizzazione territoriale della formazione dei docenti neoassunti è allineata alle reti d’ambito territoriale e i finanziamenti per la formazione dei docenti neoassunti e dei docenti in servizio verranno assegnati alle scuole polo per la formazione già assegnatarie dei fondi del Piano di formazione docenti 2016-2019, come riporta anche Il Sole 24Ore.
L’anno di formazione e prova riguarda tutti i docenti e il personale educativo con incarico a tempo indeterminato neoassunti, quelli che non hanno potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni precedenti e chi è stato valutato negativamente.
Complessivamente, l’attività formativa è formata da 50 ore suddivise in:
Un ruolo chiave è quello del docente tutor, individuato dal dirigente scolastico e dal collegio dei docenti, che svolgerà funzioni di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.
Risulta evidente che Il compito affidato al tutor richiede competenze organizzative, didattiche e relazionali.
Ricordiamo che l’apertura della piattaforma Indire, necessaria per avviare le attività programmate, è prevista intorno al 20 novembre. A questo proposito è stato anticipato che alcuni documenti, tra cui il modello di bilancio di competenze, saranno revisionati per semplificarne l’utilizzo.
Sulla nota dell’USR Lombardia si ricorda inoltre che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato alla effettiva prestazione di almeno centottanta giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi di attività didattiche.
Inoltre, nei centottanta giorni sono comprese tutte le attività connesse al servizio scolastico, quindi anche i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini.
Nel caso si dovesse verificare che l’orario sia inferiore a quello di cattedra, il numero dei giorni deve essere proporzionalmente ridotto, fermo restando l’obbligo formativo che non è soggetto a riduzione.
Infine, è bene precisare che nei 180 giorni, e di conseguenza neppure nei 120 giorni, sono computabili i giorni di ferie e recupero festività, le assenze per malattia, i congedi parentali, i permessi retribuiti, le aspettative.
NotaUSRLombardia ANNO DI PROVA
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