I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo sono tenuti fare l’anno di formazione e prova? Sì, secondo quanto stabilisce il Decreto Ministeriale n. 226 del 16 agosto scorso. L’unica eccezione riguarda quanto disposto dalla nota ministeriale n.39533 del 4 settembre 2019 che precisa quanto segue: non devono svolgere l’anno di prova i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado.
Come abbiamo anticipato, il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche, durante le quali il docente in prova verrà guidato da un tutor dello stesso istituto.
Oltre alle ore spese in classe come servizio il docente neoassunto dovrà anche formarsi per un totale di 50 ore, così organizzate:
A conclusione dell’anno scolastico, il Comitato di valutazione dovrà esprimere un parere sul candidato nell’ambito di un colloquio relativo alle attività svolte e al portfolio professionale, la cui documentazione dovrà essere preventivamente consegnata al preside e al Comitato stesso, almeno cinque giorni prima del colloquio.
Il Comitato, durante il colloquio, verifica le competenze pedagogico-didattiche del docente attraverso un test finale che consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico. In altre parole, la valutazione è effettuata da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate le funzioni di tutor.
Il percorso di formazione e periodo di prova annuale in servizio è finalizzato oltre che ad accertare la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, anche a verificare la padronanza degli standard professionali con riferimento ai seguenti ambiti, propri della professione docente:
a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico – didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e
valutazione;
d. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione
docente;
e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Ad esempio, durante il colloquio è valutata la capacità collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’abilità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.
In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. I docenti che ottengono una valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e un giudizio positivo nella prova disciplinare vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio e confermati in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato
In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi. In sintesi, in caso di valutazione negativa del percorso formazione e prova, il percorso stesso si ripete; in caso di valutazione negativa della prova disciplinare è prevista la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione del contratto a TI.
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