Categorie: Formazione iniziale

Anno di prova: il grande pasticcio!

Le rigide norme del DM 850/2015 che regolano l’anno di prova dei neoassunti in ruolo nel 2015, stanno creando molti disagi e molto scontento. I docenti già immessi in ruolo in passato e che hanno avuto quest’anno il passaggio di ruolo si trovano nella imprevista sorpresa di dovere svolgere sia l’anno di prova che l’anno di formazione con tanto di comitato di valutazione che dovrà decretare il superamento o meno dell’anno di prova.

Infatti il Decreto ministeriale su citato, all’art. 2, dispone che sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova anche i docenti  per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. Nel decreto suddetto si parla anche di quei docenti neoassunti che hanno scelto l’opportunità legislativa del differimento della presa di servizio.

In tal caso il decreto, all’art.3 comma 4, dispone che  il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso.  In tale caso tantissimi docenti entrati in ruolo giuridicamente in una certa classe di concorso e che stanno facendo una supplenza annuale in altra classe di concorso, chiedono al Miur la possibilità di fare ugualmente l’anno di prova in altra classe di concorso e presso le scuole dove stanno prestando servizio.

 

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Il Miur non intende derogare dal decreto ministeriale 850 del 27 ottobre 2015, per cui i docenti che hanno chiesto differimento e stanno insegnando in altra classe di concorso dovranno rinviare al prossimo anno l’anno di formazione e di prova, mentre i docenti che sono passati di ruolo dovranno rifare l’anno di formazione per una seconda volta.

C’è da specificare che  il docente titolare su posto di sostegno nell’anno 2014/2015  che nelle operazioni di mobilità per l’anno 2015/2016 ha ottenuto il posto comune o viceversa, nello stesso ruolo di appartenenza, non è passato di ruolo ma ha ottenuto un semplice trasferimento, per cui non deve rifare l’anno di prova. Mentre chi è passato dal posto di sostegno alla scuola primaria  nella dotazione organica di sostegno delle scuole secondarie di secondo grado ed è stata poi utilizzata in una certa scuola, dovrebbe, ai sensi del Dm 850 fare l’anno di prova e di formazione.  Le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams, hanno presentato ricorso al Tar Lazio nei confronti del DM 850, sostenendo che i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per il corrente anno scolastico debbano solo affrontare il periodo di prova senza la formazione in quanto all’atto della domanda le regole non lo prevedevano. Possiamo certamente dire che il nuovo anno di prova, previsto dalla legge 107/2015, sembra essere proprio un gran pasticcio che ha scontentato tutti quanti. Chissà se al Miur qualcuno ascolti le motivazioni di tanto scontento? Pensiamo proprio di no!

Lucio Ficara

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