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Anno di prova neoassunti: le faq dell’USR Lazio

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A seguito di interlocuzioni con il Miur, l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha elaborato una serie di faq relative all’anno di prova e di formazione dei docenti neoassunti 2015/2016.

Le riportiamo di seguito:

1. Domanda

Un docente della primaria assunto con fase C, che abbia chiesto il differimento perché insegna in una primaria paritaria può fare l’anno di formazione e prova nella scuola paritaria stessa?

Risposta

No, nella paritaria non è possibile effettuare il periodo di prova e di formazione.

2. Domanda

Un docente assunto in ruolo su classe di concorso A042, ha optato per restare in servizio in altra Regione su una diversa classe di concorso. Il servizio gli vale come anno di prova/formazione?

Risposta

No, non gli vale.

 

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3. Domanda

Un docente che ha svolto prova e formazione per la scuola primaria e dopo alcuni anni di ruolo nella primaria è stato assunto in ruolo per l’infanzia adempiendo agli obblighi di formazione e prova, dopo un periodo di ruolo nell’infanzia ritorna alla primaria con passaggio di ruolo. È tenuto a svolgere nuovamente la formazione e ad effettuare i giorni previsti per l’anno di prova?

Risposta

Il docente non deve fare nuovamente il periodo di prova e formazione in quanto già lo ha già svolto in quel ruolo.

4. Domanda

Nel caso di docenti con presa di servizio differita oltre il 1° dicembre, i giorni necessari per la validità del periodo di prova sono proporzionalmente ridotti o il periodo di prova va rinviato all’anno successivo?

Risposta

Di regole il differimento può essere effettuato soltanto al 1 luglio e al 1 settembre. Ad ogni modo per la validità dell’anno è necessario che il docente presti servizio per almeno 180 giorni ed in questo caso l’anno di prova e formazione può essere svolto secondo quanto previsto dal DM 850/2015.

5. Domanda

I docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, dal primo al secondo grado, per classi di concorso appartenenti ad ambiti disciplinari quali A043-A050, A029-A030, A031- A032, A/45- A/46, devono fare l’anno di formazione e prova o soltanto l’anno di prova?

Risposta

Per i passaggi di ruolo, così come specificato dal DM , deve essere svolto il periodo di prova e di formazione.

Con il nuovo modello il periodo di prova è congiunto al periodo di formazione. Non è possibile slegarlo.

6. Domanda

Se un docente ha ottenuto il ruolo su A059 (scuola secondaria di primo grado) e supplenza su AD01 (scuola secondaria di secondo grado) può svolgere l’anno di prova e di formazione?

Risposta

No, la normativa attuale non lo consente.

7. Domanda

Nel caso di passaggio da posto di sostegno a posto comune, nell’ambito dello stesso grado di scuola (es. infanzia) il docente è chiamato ad effettuare l’anno di prova e di formazione?

Risposta

In tal caso non occorre effettuare il periodo di prova e di formazione.

8. Domanda

Il docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo deve ripetere l’anno di formazione?

Risposta

Il DM 850/2015 obbliga al periodo di prova e formazione il personale che ha effettuato il passaggio di ruolo.

9. Domanda

Un docente assunto nella fase C sul ruolo sostegno – AD01 è stato assegnato ad una scuola in cui non ci sono altri docenti di sostegno. Cosa fare, chi può essere il suo tutor e come impostare l’anno di prova (laboratorio, bilancio delle competenze iniziali, valutazione del dirigente scolastico sulla sua attività?)

Risposta

Il periodo di prova e formazione, alla luce delle modifiche al modello formativo introdotte dal DM 850/2015 e già sperimentate lo scorso anno, prevede un rafforzamento delle competenze trasversali nel contesto scolastico in cui il docente presta servizio, in tal senso il tutor può anche non essere della stessa classe di concorso del neoassunto. A maggior ragione per quello della fase C, laddove è importante stimolare nel periodo di prova e formazione, attività progettuali d’interesse della scuola, anch’esse documentabili nel portfolio professionale formativo. L’accompagnamento e le attività di peer to peer per questi docenti non devono necessariamente essere espletate nella classe, ma possono essere realizzate, ad esempio nella definizione e attuazione di un progetto a livello scuola. Per quanto riguarda poi i laboratori formativi e il bilancio di competenze non si riscontrano particolari problemi. Nel portfolio, il docente avrà cura di documentare una specifica progettazione.

10. Domanda

I docenti assunti nelle classi di concorso A32 e A77 con supplenza nei licei musicali possono svolgere anno di prova e formazione?

Risposta

Circa i docenti della scuola secondaria di primo grado nei licei musicali, è stato più volte chiarito che il personale immesso in ruolo nelle classi di concorso A032 o A077 della scuola secondaria di primo grado (educazione musicale e strumento) che si trova utilizzato nei licei musicali, a differenza della casistica descritta dal DM 850/15, si trova sì su altro grado di scuola, ma sulla stessa classe di concorso per la quale è stato immesso in ruolo, pertanto questo personale:

1) insegna nella stessa classe di concorso per la quale è stato immesso in ruolo, in quanto al momento e sino al prossimo anno non esistono le classi di concorso corrispondenti agli insegnamenti di storia della musica, strumento musicale e teoria analisi e composizione nei licei musicali;

2) non è in posizione di supplenza ma di utilizzo su altro grado di scuola;

In questo caso sembra possibile autorizzare la deroga per lo svolgimento della prova presso l’istituzione scolastica nella quale si trovano, in analogia con quanto previsto nella nota MIUR 36167 del 2015, Direzione per il personale scolastico che ha differito la presa di servizio ai sensi dei commi 98 e 99 della legge 107/15.

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