Con nota 53336/2017 il Miur ha fornito chiarimenti in merito all’eventuale ripetizione dell’anno di formazione e prova di docente di strumento musicale che, dopo anni di utilizzo, ha ottenuto la titolarità sul liceo musicale con la specifica procedura di mobilità 2017/2018.
A tale proposito, l’articolo 2, comma 1, lettera c, del DM 850 prevede che sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
Tuttavia, nel caso in esame si tratta di docenti che, già assunti con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, hanno insegnato per almeno dieci anni continuativi nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, ovvero hanno insegnato nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituti a partire dall’ a.s. 2010/11, secondo quanto indicato all’art. 4 commi 9 e 10 CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a .s. 2017/2018.
In questi casi i docenti – in utilizzazione presso i licei musicali dove sono transitati a seguito di mobilità professionale – avrebbero comunque svolto il periodo di formazione e prova nell’originaria classe di concorso di appartenenza.
Considerata la particolarità di questa casistica, il Miur, con la nota in commento, ha ritenuto che in applicazione di principi di ragionevolezza ed economicità dell’agire amministrativo tali docenti non debbano ripetere il periodo di prova e formazione.
Ovviamente questo principio non può valere per coloro che non hanno mai prestato servizio nei suddetti licei musicali.