La disciplina in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi si applica anche alle ipotesi in cui un dipendente si trovi in regime di aspettativa per “anno sabbatico”. Resta ferma la necessità che l’amministrazione, prima di autorizzare l’incarico, verifichi l’insussistenza di potenziali situazioni di conflitto d’interesse.
Così si è espressa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Della Funzione Pubblica, rispondendo ad un quesito avanzato dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguardante la possibilità di autorizzare lo svolgimento di un incarico d’opera professionale presso altro Istituto scolastico da parte di un docente già in aspettativa per anno sabbatico.
PARERE 1187/2021
Innanzitutto ricordiamo cos’è l’ “anno sabbatico”: si tratta di un periodo aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni, previsto dall’articolo 26, comma 14, della legge n. 448 del 1998.
Secondo la Funzione Pubblica, in linea di principio, la valutazione circa la compatibilità dell’incarico con il rapporto di lavoro in essere, anche per i profili relativi alla verifica circa l’eventuale ricorrenza di potenziali situazioni di conflitto d’interesse, è di competenza dell’Istituto scolastico che, essendo a conoscenza di tutte le circostanze del caso concreto, potrà effettivamente stabilire se l’incarico sia o meno compatibile.
Sulla base di quanto sopra, una volta esperite positivamente tali valutazioni, la Funzione Pubblica ritiene che non vi siano motivi per escludere l’applicazione della disciplina in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi, contenuta nell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai casi di aspettativa per “anno sabbatico”.