Personale

Anno sabbatico scuola, come funziona

L’anno sabbatico è un anno di congedo retribuito.

I docenti con contratto a tempo indeterminato possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (detto anno sabbatico), della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni compreso il primo decennio.

I docenti con contratto a tempo determinato non possono usufruire dell’anno sabbatico.

Così come segnala la Uil Scuola, l’art. 26, comma 14 della legge 448/1998 stabilisce che “I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.

L’anno sabbatico non può essere oggetto di frazionamento, così che l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico esaurisce il diritto dell’interessato chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione, segnala un’interessante guida dalla Gilda.

La Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero, prot. 7574 del 6 marzo 2000, chiarisce che: “i dipendenti non sono tenuti ad enunciare i motivi della richiesta e pertanto la fruizione del periodo di assenza in parola è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione; l’aspettativa in questione non può essere frazionata in più periodi inferiori all’anno scolastico; pertanto la fruizione di un periodo di aspettativa inferiore all’anno scolastico esaurisce, nell’arco del decennio in considerazione, la possibilità di richiedere -allo stesso titolo- ulteriori periodi di assenza”.

A tale proposito, segnaliamo un parere con il quale l’Ufficio scolastico per l’Umbria ha ricordato che l’anno sabbatico è cumulabile con l’aspettativa per altra attività lavorativa (così come le altre aspettative di cui all’art. 18 CCNL 2006/2009): infatti, non vi è alcuna disposizione normativa che vieti ad un docente che ha già fruito dell’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 CCNL di richiedere l’anno sabbatico o viceversa.

Le due aspettative, diverse normativamente e sostanzialmente, sono pertanto cumulabili.

FAC-SIMILE

Andrea Carlino

Articoli recenti

Assegnazioni provvisorie 2024, la presentazione delle domande probabilmente dal 10 al 24 luglio. Non tutti la presenteranno OnLine.

Le date di inizio e scadenza della presentazione della domanda delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie…

03/07/2024

Il voto non lo dà più il docente ma è condiviso con l’alunno, perché molti insegnanti contestano il metodo finlandese?

Il giudizio degli studenti? È un errore realizzarlo con la media aritmetica, ma va prodotto…

03/07/2024

Fiori per la maturità e famiglia al seguito, c’è chi dice no, ma i tempi sono cambiati

Fiori sì, fiori no: è il dilemma di questi giorni; in tanti si chiedono se…

03/07/2024

FAQ assegnazioni provvisorie e utilizzazioni anno scolastico 2024/2025

Fermo restante che permane il vincolo triennale per i docenti neoassunti, con l’accordo sottoscritto il…

03/07/2024

Maturità con i genitori, c’è chi accompagna i figli al concorso docenti. Una prof: “Spumante anche all’orale di terza media”

Si parla ancora della questione dei genitori che accompagnano i figli fuori all'orale di maturità,…

03/07/2024

Assegnazioni provvisorie 2024, le lavoratrici madri hanno precedenza senza obbligo di ricongiungimento al figlio di età minore di sei anni

Una docente lavoratrice madre, residente con il figlio minore di 6 anni nella provincia di…

03/07/2024