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Anno sabbatico scuola, come funziona

L’anno sabbatico è un anno di congedo retribuito.

I docenti con contratto a tempo indeterminato possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (detto anno sabbatico), della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni compreso il primo decennio.

I docenti con contratto a tempo determinato non possono usufruire dell’anno sabbatico.

Così come segnala la Uil Scuola, l’art. 26, comma 14 della legge 448/1998 stabilisce che “I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.

L’anno sabbatico non può essere oggetto di frazionamento, così che l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico esaurisce il diritto dell’interessato chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione, segnala un’interessante guida dalla Gilda.

La Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero, prot. 7574 del 6 marzo 2000, chiarisce che: “i dipendenti non sono tenuti ad enunciare i motivi della richiesta e pertanto la fruizione del periodo di assenza in parola è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione; l’aspettativa in questione non può essere frazionata in più periodi inferiori all’anno scolastico; pertanto la fruizione di un periodo di aspettativa inferiore all’anno scolastico esaurisce, nell’arco del decennio in considerazione, la possibilità di richiedere -allo stesso titolo- ulteriori periodi di assenza”.

A tale proposito, segnaliamo un parere con il quale l’Ufficio scolastico per l’Umbria ha ricordato che l’anno sabbatico è cumulabile con l’aspettativa per altra attività lavorativa (così come le altre aspettative di cui all’art. 18 CCNL 2006/2009): infatti, non vi è alcuna disposizione normativa che vieti ad un docente che ha già fruito dell’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 CCNL di richiedere l’anno sabbatico o viceversa.

Le due aspettative, diverse normativamente e sostanzialmente, sono pertanto cumulabili.

FAC-SIMILE

Andrea Carlino

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