Il cd. anno sabbatico è il periodo di aspettativa disciplinato dal comma 14 dell’art. 26 della legge 448 del 23.12.1998 (legge finanziaria 1999).
Si tratta di un periodo di aspettativa non retribuita spettante ai docenti e ai dirigenti scolastici che hanno superato l’anno di prova.
La durata massima del periodo è di un anno scolastico ogni dieci anni compreso il primo decennio.
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Con la C.M. 28 marzo 2000 n. 96 prot. n. 48760 il Miur ha precisato due aspetti molto importanti da tener presenti:
- la richiesta di fruizione di tale periodo di assenza, avanzata dall’interessato, è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione;
- tale aspettativa non può essere frazionata in più periodi inferiori all’anno scolastico. A prescindere, infatti, da ogni considerazione circa le inevitabili incidenze sul regolare espletamento dell’attività da parte di docenti e dirigenti scolastici cui fosse consentito di assentarsi dal servizio per più periodi non continuativi anche di brevissima durata (fino a raggiungere, nell’arco di un decennio, il limite massimo di un anno scolastico), occorre tener presente che il menzionato art. 26, comma 14, della legge n. 448/1998 fa riferimento ad “un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico”. Quindi, l’avvenuta fruizione di un periodo di aspettativa, sia pure inferiore all’anno scolastico, esaurisce, nell’arco del decennio in considerazione, la possibilità per il personale interessato di richiedere, allo stesso titolo, ulteriori periodi di assenza.
A tale proposito, segnaliamo un recente parere con il quale l’U.s.r. per l’Umbria ha ricordato che l’anno sabbatico è cumulabile con l’aspettativa per altra attività lavorativa (così come le altre aspettative di cui all’art. 18 CCNL 2006/2009): infatti, non vi è alcuna disposizione normativa che vieti ad un docente che ha già fruito dell’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 CCNL di richiedere l’anno sabbatico o viceversa. Le due aspettative, diverse normativamente e sostanzialmente, sono pertanto cumulabili.