Il cd. anno sabbatico è il periodo di aspettativa disciplinato dal comma 14 dell’art. 26 della legge 448 del 23.12.1998 (legge finanziaria 1999).
Si tratta di un periodo di aspettativa non retribuita spettante ai docenti e ai dirigenti scolastici che hanno superato l’anno di prova.
La durata massima del periodo è di un anno scolastico ogni dieci anni compreso il primo decennio.
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Con la C.M. 28 marzo 2000 n. 96 prot. n. 48760 il Miur ha precisato due aspetti molto importanti da tener presenti:
A tale proposito, segnaliamo un recente parere con il quale l’U.s.r. per l’Umbria ha ricordato che l’anno sabbatico è cumulabile con l’aspettativa per altra attività lavorativa (così come le altre aspettative di cui all’art. 18 CCNL 2006/2009): infatti, non vi è alcuna disposizione normativa che vieti ad un docente che ha già fruito dell’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 CCNL di richiedere l’anno sabbatico o viceversa. Le due aspettative, diverse normativamente e sostanzialmente, sono pertanto cumulabili.
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