Il 9 agosto 2024, con la nota n° 172, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha definito le linee guida per l’immissione in ruolo di 10.336 posti vacanti del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) per l’anno scolastico 2024/2025.
Il personale ATA, avente diritto al ruolo, acquisirà la decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 e quella economica dal giorno effettivo di inizio servizio. È possibile compensare tra profili professionali purché non comporti un aumento dei saldi di finanza pubblica.
Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato – sia a tempo pieno che a tempo parziale – è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore;
b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;
c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed elevate qualificazioni.
Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il suddetto periodo non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica del dipendente. fermo restante che le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto contrattuale in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione per infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio, fermo restante che la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità. Nel caso in cui il recesso sia operato dall’amministrazione va motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente è confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
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