Reclutamento

Anno Scolastico 2024/25 immissione in ruolo personale ATA: procedura prevista per periodo di prova

Il 9 agosto 2024, con la nota n° 172, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha definito le linee guida per l’immissione in ruolo di 10.336 posti vacanti del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) per l’anno scolastico 2024/2025.

Assunzione in servizio

Il personale ATA, avente diritto al ruolo, acquisirà la decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 e quella economica dal giorno effettivo di inizio servizio. È possibile compensare tra profili professionali purché non comporti un aumento dei saldi di finanza pubblica.

Periodo di prova

Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato – sia a tempo pieno che a tempo parziale – è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore;
b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;
c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed elevate qualificazioni.

Esonerati periodo di prova

Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

Sospensione del periodo di prova

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.

Sospensione in caso d’infortunio

In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il suddetto periodo non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica del dipendente. fermo restante che le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

Possibilità di recessione

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto contrattuale in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione per infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio, fermo restante che la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità. Nel caso in cui il recesso sia operato dall’amministrazione va motivato.

Conferma in ruolo

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente è confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.

Proroga periodo di prova


Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.

Francesco Di Palma

Articoli recenti

I docenti che criticano con forza la scuola rischiano la sanzione, Fracassi (Cgil): questo codice di comportamento pregiudica la libertà d’espressione

Intervista alla segretaria generale della Flc-Cgil, Gianna Fracassi, a margine di un presidio organizzato il…

21/11/2024

Caso Raimo: un collegio dei docenti della provincia di Varese esprime la propria solidarietà

Con questa mozione, il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago (Va) intende…

21/11/2024

La resa al Governo dei sindacati non scioperanti

I sindacati della scuola che non scioperano il 29  novembre stanno dando un segnale di…

21/11/2024

Mobilità docenti 2025-2028, si procede passo spedito per una chiusura del CCNI entro fine mese. Il punto fatto dalla Gilda Insegnanti

La sindacalista della Gilda Insegnanti Antonietta Toraldo, che si occupa nello specifico della parte contrattuale…

21/11/2024

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia: requisiti e modalità d’iscrizione

Entro la fine del 2024, gli aspiranti docenti iscritti ai percorsi universitari accademici autorizzati dal…

21/11/2024