Un docente ci chiede se è legittimo ricevere l’avviso, da parte del coordinatore di classe, della modifica di un voto o di un’annotazione disciplinare inserita nel registro elettronico per intervento diretto del dirigente scolastico. I docenti utilizzano il registro elettronico che ha sostituito i vecchi registri cartacei, ma anche la compilazione digitale è un vero e proprio atto pubblico che non può essere modificato nemmeno dal dirigente scolastico.
Registri elettronici non possono essere modificati per via autoritativa
Riguardo il fatto che le annotazioni dei docenti sul registro di classe o anche la registrazione dei voti delle verifiche, anche nel caso in cui si tratti di registro elettronico, rappresentino un vero e proprio atto pubblico, c’è la sentenza n.715 del 31 gennaio 2011, emanata dal Consiglio di Stato.
Nella citata sentenza, emessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, comma 5 della legge n. 1034/1971, si recepiva il concetto sull’immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico, quale deve ritenersi il registro di classe, ad opera del dirigente dell’Istituto scolastico interessato. Nel caso specifico la sentenza si riferisce al fatto che un dirigente scolastico era intervenuto sul registro di classe, modificando una nota disciplinare fatta da un docente ad un suo studente, rendendola meno gravosa e più leggera. Il ricorso del docente, contro l’illegittimo intervento del dirigente scolastico, è stato basato sull’immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico.
Il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere totalmente le ragioni del docente, a tutela della natura pubblica della sua funzione e dei provvedimenti presi e registrati durante la sua presenza in classe. Stessa cosa potrebbe valere per la modifica di un voto per via autoritativa, atto totalmente illegittimo e anche molto grave.
Se la modifica deve essere fatta per errata corrige
A volte capita che per errore di battitura o per avere sbagliato a registrare un voto all’orale piuttosto che allo scritto, sia necessario che il docente intervenga a modificare il registro elettronico. In tal caso, ricordando che ogni modifica digitale lascia una traccia elettronica, bisogna intervenire con una modifica ufficiale segnalata in forma scritta al dirigente scolastico in modo da segnalare l’errore della prima registrazione e la correzione da attuare in modo formale e nel rispetto dei regolamenti interni e soprattutto della trasparenza.