Secondo l’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, in caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio, si applica la sanzione disciplinare del licenziamento.
Una docente della scuola primaria era stata licenziata perché le era stata contestata l’assenza ingiustificata dal servizio per quattro giorni nell’arco di un quadrimestre e, quindi, “per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio”.
Tra i quattro giorni di “assenza ingiustificata” erano comprese le giornate del 28 e 29 ottobre 2018.
L’insegnante aveva presentato un certificato medico fino al 27 ottobre, poi un altro a partire dal 30 ottobre.
Restavano dunque “scoperte” due date (28 e 29) per le quali non era stato presentato alcun certificato medico, in quanto in quei due giorni la docente non doveva prestare servizio.
Tuttavia, l’Amministrazione aveva ritenuto che fosse onere della dipendente presentare certificazione relativa alla continuazione della malattia anche per tali date, in quanto “in caso di continuazione di malattia, il nuovo certificato medico deve essere chiesto dal lavoratore nel primo giorno successivo a quello di scadenza del primo certificato”.
La docente aveva impugnato il licenziamento prima di fronte al Tribunale di Firenze e poi di fronte alla Corte d’Appello, che avevano respinto il ricorso, confermando la legittimità della sanzione espulsiva.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione (sent. 4 aprile 2024, n. 8956), che ha osservato – a prescindere dalla fondatezza delle accuse di assenza ingiustificata- che uno dei giorni delle contestate assenze ricadeva di domenica.
Ovviamente, nei giorni festivi il dipendente non può e non deve prestare servizio.
Ai fini della rilevanza disciplinare, l’assenza ingiustificata dal servizio presuppone necessariamente che il lavoratore abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo.
Non certo “in un giorno in cui non avrebbe dovuto, e neanche potuto, recarsi al lavoro ed eseguire la sua prestazione”.
Di conseguenza, i quattro giorni di “assenza ingiustificata” scendono a tre e ciò è sufficiente a rendere illegittimo il licenziamento disciplinare, previsto per assenze superiori a tre nell’arco del biennio.
Secondo la Corte, “il ritardo nel richiedere il rilascio del secondo certificato medico potrà eventualmente essere giudicato, di per sé, un inadempimento del lavoratore, ma non può certo essere una base su cui costruire artificiosamente una impossibile «assenza» del lavoratore dal servizio … che non c’è.”.
Un ragionamento ineccepibile.
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