L’associazione nazionale Presidi insinua il dubbio, quasi facendolo passare per certezza, che i docenti neoassunti in ruolo nel 2015/2016 non possano essere “retribuiti” dal Ds del bonus del merito.
La questione è stata sollevata in seno ai Comitati Valutazione di diverse scuole italiane, proponendo il quesito posto in una faq del sito dell’ANP Piemonte. In tale sito è stata posta, all’esperto dell’ANP, la seguente domanda: “Il bonus ex art.1 comma 126-128 della legge 107/2015 è erogabile anche ai docenti neo immessi in ruolo in anno di prova? Ovvero, se il provvedimento del DS di conferma in ruolo dovesse essere antecedente l’erogazione del Bonus il docente neo immesso può essere considerato di ruolo a tutti gli effetti ed essere quindi legittimato a ricevere il bonus?”.
Ecco la risposta: “La nota MIUR 1804 del 19/04/2016 relativa al bonus per la valorizzazione professionale dei docenti precisa: “Si sottolinea che la Legge finalizza alla valorizzazione del Personale Docente di ruolo delle Scolastiche Statali di ogni ordine e grado, pertanto è necessario tenere in dovuta considerazione tutti i Docenti di ruolo in dotazione organica, di tutti i gradi di istruzione e di tutti gli indirizzi scolastici. Inoltre, con riferimento ai criteri indicati dalla Legge e declinati dal Comitato, il fondo dovrà essere utilizzato, non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di Docenti”. I docenti neoassunti e in prova non sono docenti di ruolo in dotazione organica della scuola prima che venga emesso dal DS nei loro confronti il decreto di conferma in ruolo, pertanto non dovrebbero rientrare fra coloro cui può essere attribuito il bonus”.
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La risposta sembra essere una vera e propria forzatura, che non trova corrispondenza nei commi della legge 107/2015. Infatti nel comma 127 dell’art.1 della legge 107/2015 è scritto che il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo del merito sulla base di motivata valutazione. Inoltre il comma 128 della stessa legge, spiega che il bonus, è destinato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
Per cui la legge parla di “docenti di ruolo” delle scuole di ogni ordine e grado e non fa differenza tra neoassunti o docenti entrati in ruolo da venti anni.
Per quanto riguarda la nota n.1804 del Miur a firma del Capo Dipartimento Rosa De Pasquale, in cui si specifica che il bonus è destinato alla valorizzazione del “Personale Docente di ruolo” delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado, è puntualizzato che è necessario tenere in dovuta considerazione tutti i Docenti di ruolo in dotazione organica.
Tale puntualizzazione conforta il fatto che al bonus del merito, al contrario dell’interpretazione restrittiva data dall’ANP, possano accedere tutti i docenti di ruolo, quindi compresi i neoassunti, che abbiano un posto nella dotazione organica dell’anno scolastico 2015/2016.
Per cui anche un docente che si trova in assegnazione provvisoria o è utilizzato in una scuola nella dotazione organica di tale scuola è un docente che potrebbe essere premiato per quella annualità.
Ci piacerebbe essere confortati dal Miur sulla nostra interpretazione ai commi 127-128 della legge 107/2015, che invece l’ANP interpreta in modo più restrittivo, tagliando fuori dal bonus almeno 200 mila docenti, tra coloro che sono stati neoassunti e quelli che sono passati di ruolo, per non parlare poi dei docenti assegnati e utilizzati.
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